Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 3
(Misure minime e quantità di cattura)
1. Sono vietate la cattura e la detenzione di esemplari delle seguenti specie e dei loro ibridi la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:
a) trota fario e trota lacustre:
1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
2) nelle restanti acque: centimetri 22;
b) trota marmorata: centimetri 40;
c) coregone lavarello e coregone bondella: centimetri 30;
d) salmerino alpino: centimetri 22;
e) temolo: centimetri 35;
f) pesce persico: centimetri 16;
g) luccio: centimetri 40;
h) tinca: centimetri 25;
i) barbo: centimetri 18;
j) anguilla: centimetri 50;
k) pigo: centimetri 18;
l) agone: centimetri 15.
2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
3. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecare danno.
4. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
a) sei capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini, ad eccezione dei coregoni) con il limite di un capo di trota marmorata e di due capi di temolo;
b) due capi di luccio;
c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere a) e b).
5. I limiti di cattura di cui al comma 4 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.
6. Il limite di peso di cui al comma 4, lettera c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
7. Il pesce catturato in periodo di divieto deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecare danno.
8. I limiti di cui al comma 4 non si applicano alle specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.
9. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 4 deve cessare l'attività di pesca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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