Regolamento Regionale
15 gennaio 2018
, n. 2
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2
Art. 5
(Misure di tutela degli storioni autoctoni)
1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è vietata la cattura delle specie storione comune (Acipenser sturio), storione ladano (Huso huso) e storione cobice (Acipenser naccarii) ad ogni stadio di sviluppo.
2. Il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle specie di cui al comma 1è tenuto al loro immediato rilascio, nonché alla segnalazione all'ufficio territoriale regionale (UTR) di riferimento o alla Provincia di Sondrio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia