Regolamento Regionale
15 gennaio 2018
, n. 2
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2
Art. 14
(Esercizio delle forme esclusive di pesca)
1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere all'UTR competente per territorio o alla Provincia di Sondrio:
a) il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui all'articolo 133, comma 3, della l.r. 31/2008;
2. Le opere ittiogeniche di cui al comma 1, lettera a), possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento delle specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosità o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive.
3. Gli UTR competenti e la Provincia di Sondrio verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con la programmazione vigente di settore e li approvano entro il 31 ottobre di ogni anno, disponendo nel dettaglio prescrizioni o integrazioni migliorative e indicazioni per effettuare i controlli al fine di avere riscontro dell'effettiva realizzazione delle opere ittiogeniche e dell'attività di vigilanza. Trascorso il termine indicato senza che l'UTR competente o la Provincia di Sondrio abbiano comunicato l'approvazione, i programmi s'intendono approvati senza prescrizioni.
4. L'esecuzione dei programmi approvati dall'UTR competente o dalla Provincia di Sondrio costituisce un obbligo da parte dei proprietari, dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca.
5. I titolari di forme esclusive di pesca, al fine di consentire gli opportuni controlli, sono tenuti a trasmettere agli UTR competenti per territorio o alla Provincia di Sondrio per quanto di competenza:
6. Il programma di cui al comma 5, lettera b), deve contenere l'indicazione delle date e degli orari di controllo. I nominativi e i recapiti del personale addetto alla vigilanza sono comunicati con almeno ventiquattro ore di preavviso. Gli addetti alla vigilanza devono essere reperibili e garantire la presenza in loco entro trenta minuti dalla chiamata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia