Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 17
(Rilascio dell'autorizzazione, durata e prescrizioni minime)
1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità privata è rilasciata dagli UTR territorialmente competenti o dalla Provincia di Sondrio entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni minime necessarie:
a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;
b) le caratteristiche delle opere necessarie al fine di impedire il passaggio della fauna ittica nel reticolo idrografico esterno e di evitare il transito della fauna ittica in alveo naturale.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale.
3. In caso di lavori che implicano lo svuotamento totale o parziale dei CPP devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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