Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 18
(Immissioni di pesce nei CPP)
1. Nei CPP possono essere immesse le seguenti specie ittiche:
1. agone;
2. alborella;
3. anguilla;
4. barbo canino;
5. barbo comune;
6. bondella;
7. bottatrice;
8. cagnetta;
9. carpa argentata;
10. carpa erbivora;
11. carpa testa grossa;
12. carpa;
13. cavedano;
14. cheppia;
15. cobite mascherato;
16. cobite;
17. storione ladano;
18. gambusia;
19. ghiozzo padano;
20. gobione;
21. lasca;
22. lavarello;
23. luccio;
24. luccioperca;
25. persico reale;
26. persico trota;
27. pesce gatto;
28. pigo;
29. salmerino alpino;
30. salmerino di fonte;
31. sanguinerola;
32. savetta;
33. scardola;
34. scazzone;
35. spinarello;
36. sterleto;
37 temolo;
38. tinca;
39. triotto;
40. trota fario;
41. trota iridea;
42. trota lacustre;
43. trota marmorata o Padana;
44. vairone.
2. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente per materia possono disporre, a tutela dell'ittiofauna presente nelle acque pubbliche, particolari limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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