Regolamento Regionale
8 marzo 2019
, n. 3
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)
(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3
Art. 13
(Modifiche all’art. 18 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 18 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell'autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. E' altresì ammesso l'ampliamento del nucleo familiare nel caso di:
1 ter. L'ampliamento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 bis non produce effetti ai fini del subentro nell'assegnazione.'.
b) discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e ne facciano rientro.
1 ter. L'ampliamento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 bis non produce effetti ai fini del subentro nell'assegnazione.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia