Regolamento Regionale 11 ottobre 2022 , n. 7

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13

(BURL n. 41 suppl. del 14 Ottobre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-10-11;7

Art. 1
(Disposizioni generali)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettere a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018 , n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), disciplina le modalità per l'esercizio e la qualificazione dell'attività ricettiva di condhotel di cui agli articoli 18, comma 3, lett. d), 19, comma 4, della l.r. 27/2015, nel territorio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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