Regolamento Regionale
11 ottobre 2022
, n. 7
Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13
(BURL n. 41 suppl. del 14 Ottobre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-10-11;7
Art. 3
(Classificazione)
1. La classificazione dei condhotel avviene in base alle seguenti disposizioni:
a) per i servizi e le dotazioni delle parti comuni e per le dotazioni e i requisiti delle camere si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all'allegato A del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 'Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)';
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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