Regolamento Regionale 11 ottobre 2022 , n. 7

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13

(BURL n. 41 suppl. del 14 Ottobre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-10-11;7

Art. 4
(Disposizioni sul contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale)
1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia.
2. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del d.p.c.m. n. 13/2018 e secondo quanto disciplinato dalle previsioni del contratto di trasferimento di cui al comma 1, l'utilizzo delle unità abitative ad uso residenziale deve essere compatibile con la gestione unitaria del condhotel, in quanto il gestore è l'unico soggetto titolato alla ricettività turistica all'interno della struttura adibita a condhotel.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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