Regolamento Regionale 11 ottobre 2022 , n. 7

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13

(BURL n. 41 suppl. del 14 Ottobre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-10-11;7

Art. 5
(Modifiche della destinazione d'uso dell'immobile)
1. I mutamenti della destinazione d'uso dell'immobile finalizzati all'esercizio dell'attività di condhotel sono soggetti alla disciplina urbanistica di cui all'articolo 51 della l.r. 12/2005 ed agli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 52 della stessa legge.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui condhotel, per superficie netta si intende la superficie utile, ovverosia la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, come definita dell'allegato B) della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/695 (Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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