Regolamento Regionale 11 ottobre 2022 , n. 7

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13

(BURL n. 41 suppl. del 14 Ottobre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-10-11;7

Art. 7
(Contrassegno identificativo)
1. Il contrassegno identificativo dei condhotel ha i seguenti elementi costitutivi:
a) logo distintivo;
b) marchio di Regione Lombardia;
c) logo di promozione 'inLombardia';
d) logo eventuale della zona o del percorso turistico;
e) livello di classificazione.
2. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.
3. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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