Regolamento Regionale
19 dicembre 2022
, n. 10
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)
(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10
Art. 2
(Struttura, sezioni e composizione dell'Elenco territoriale e requisiti per l'iscrizione)
1. L'Elenco territoriale è composto da:
a) 12 sezioni provinciali, ciascuna tenuta a cura delle 11 Province lombarde e della Città metropolitana di Milano;
c) una sezione speciale, tenuta a cura della struttura regionale di protezione civile, suddivisa nelle sottosezioni articolazioni regionali e soggetti concorrenti ;
d) l'elenco dei volontari appartenenti ai soggetti di cui al c. 2 iscritti nelle sezioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c).
2. Nell'Elenco territoriale possono iscriversi:
a) forme di volontariato organizzato di protezione civile aventi sede legale, ed eventualmente una o più sedi operative in Lombardia, non iscritte nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che effettivamente esercitino in via esclusiva o principale attività di protezione civile;
b) articolazioni locali (in quanto anche solo associate, collegate o federate), aventi sede legale ed eventualmente una o più sedi operative in Lombardia, di soggetti che effettivamente esercitino attività protezione civile in via esclusiva o principale, iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) articolazioni regionali (in quanto anche solo associate, collegate o federate), che abbiano sede legale in Lombardia, di soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, come enti del terzo settore costituiti in forma specifica ai sensi dell'art. 35, c. 1 del Codice della protezione civile e degli artt. 4, c. 2, e 32, c. 4, del Codice del terzo settore;
3. I soggetti di cui al c. 2, lett. a), b), d) ed eI) del presente articolo si iscrivono in ciascuna sezione provinciale dell'Elenco territoriale corrispondente alla provincia o alla Città metropolitana di Milano ove sono ubicate la sede legale e le eventuali sedi operative. I soggetti di cui al c. 2, lett. c) e f) del presente articolo si iscrivono nella sezione speciale dell'Elenco territoriale, rispettivamente inseriti nella sottosezione articolazioni regionali e nella sottosezione soggetti concorrenti . A tal fine i soggetti di cui al c. 2, lett. f) del presente articolo, nel caso abbiano più sedi in Lombardia, devono individuare fra di essi un unico soggetto che assume il ruolo di coordinamento a livello regionale e che procede all'iscrizione a proprio nome e nell'interesse anche degli altri soggetti coordinati. I soggetti coordinati non possono iscriversi ad alcuna sezione dell'Elenco territoriale.
4. I soggetti di cui al c. 2, lett. a) e d) del presente articolo, aventi sede legale in Lombardia, qualora in possesso di sedi operative ubicate in almeno 3 (tre) diversi territori provinciali e con un numero di volontari operativi maggiore di 15 (quindici) per ciascuna sede, possono, in alternativa all'iscrizione nelle pertinenti sezioni provinciali, iscriversi nella sezione regionale dell'Elenco territoriale di cui al c. 1, lett. b) del presente articolo. A tale sezione si iscrivono anche i soggetti di cui al c. 2, lett. e.II). I soggetti di cui al c. 2 che risultino costituiti come coordinamenti regionali si iscrivono direttamente nella sottosezione articolazioni regionali della sezione speciale dell'Elenco territoriale.
5. Una sede è considerata operativa se vi sono associati un numero di volontari, mezzi ed attrezzature adeguati alle attività svolte dal soggetto, secondo quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale da adottarsi a seguito dell'emanazione della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della protezione civile.
6. Ciascun volontario di cui al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco territoriale, può afferire ad una sola sede, legale o operativa, dei soggetti di cui al c. 2 del presente articolo, fatti salvi i volontari afferenti ai soggetti di cui al c. 2, lett. e) del presente articolo.
7. I soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) e d) del presente articolo possono aderire su base provinciale solo al soggetto di cui al c. 2, lett. e) del presente articolo iscritto nella medesima sezione provinciale di riferimento.
8. L'iscrizione all'Elenco territoriale costituisce il presupposto necessario per l'attivazione e l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito del sistema regionale e/o nazionale di protezione civile, anche ai fini dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile.
9. Con decreto del dirigente regionale competente sono definite, entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, le modalità di attivazione dei volontari e le procedure amministrative per l'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile.
10. L'iscrizione all'Elenco territoriale di cui al c. 1 del presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b), c), e) ed f) del presente articolo l'espressa previsione nei rispettivi statuti delle condizioni di cui ai seguenti numeri 1 e 2 e di almeno una fra le ulteriori condizioni di cui ai seguenti numeri da 3 a 5:
b) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) ed e) del presente articolo, l'esercizio effettivo, in via esclusiva o principale, dell'attività di protezione civile, come risultante da apposita dichiarazione;
c) per i soggetti di cui al c. 2, lett. d) del presente articolo, la conformità del regolamento di costituzione adottato allo schema-tipo di cui all'art. 10, c. 3;
d) per tutti i soggetti di cui al c. 2 del presente articolo, lo svolgimento, da parte dei volontari ad essi appartenenti, di prestazioni a carattere personale, volontario e gratuito, fatto salvo quanto stabilito all'art. 33, c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 ( Codice del terzo settore ) per i soggetti cui il medesimo Codice è applicabile;
11. È fatto divieto ai soggetti iscritti all'Elenco territoriale di perseguire fini vietati dalla legge, oppure scopi politici, pena la cancellazione d'ufficio con provvedimento del dirigente competente. È altresì vietata l'adozione di denominazioni e simboli identici, o che rimandino inequivocabilmente, a quelli di formazioni politiche. É fatto divieto ai singoli volontari, nello svolgimento dell'attività di protezione civile, di adottare comportamenti vietati o di perseguire finalità ultronee rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente.
12. Al fine di consentire la determinazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio della Lombardia, i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) e f) del presente articolo devono tempestivamente comunicare, comunque entro le successive 24 (ventiquattro) ore, alla competente struttura della Provincia, della Città metropolitana di Milano o della Regione la propria partecipazione ad un'eventuale attivazione della struttura nazionale di appartenenza, quantificando le aliquote, in termini di uomini, mezzi ed attrezzature, destinate a tale attivazione; in caso di concomitanti emergenze o necessità sul territorio di Regione Lombardia, la competente struttura regionale o provinciale può richiedere, d'intesa con l'autorità di protezione civile che ha disposto l'attivazione, il rientro di mezzi e attrezzature eventualmente impiegate fuori regione.
13. Per l'iscrizione all'Elenco territoriale, i gruppi di cui al c. 2, lett. d) del presente articolo devono essere costituiti con deliberazione del Consiglio comunale o con deliberazione degli altri enti cui fanno capo, di cui al medesimo c. 2, lett. d), in conformità alla disciplina di cui all'art. 10, c. 3.
14. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale l'Elenco territoriale, suddiviso nelle pertinenti sezioni, composto dai soggetti di cui al c. 2 del presente articolo che siano in regola con il mantenimento dei requisiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia