Regolamento Regionale
19 dicembre 2022
, n. 10
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)
(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10
Art. 5
(Operatività dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale)
1. Un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale è considerato operativo se:
a) possiede un numero di volontari operativi, ai sensi dell'art. 6, c. 5, non inferiore all'80 % (ottanta per cento) del totale dei volontari iscritti, esclusi i minorenni e gli adulti di età superiore a 75 (settantacinque) anni, i quali non devono comunque essere in numero inferiore a 7 (sette);
b) possiede mezzi e attrezzature minime, in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti, per lo svolgimento delle attività previste dalle proprie specializzazioni secondo quanto definito ai sensi dell'art. 7, c. 3;
2. Affinché un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale mantenga il requisito dell'operatività deve dimostrare che la maggioranza dei relativi volontari operativi:
a) abbia svolto, con cadenza almeno annuale, attività addestrativa, quali esercitazioni o prove di soccorso, che deve essere documentata e descritta in una relazione da inviare alla Regione o alla Provincia di riferimento e/o Città metropolitana di Milano in relazione alla sezione di appartenenza;
oppure, in alternativa:
oppure, in alternativa:
3. La carenza, anche temporanea, di uno o più degli elementi di cui ai c. 1 e 2 del presente articolo determina la perdita del requisito dell'operatività, sino all'integrale ripristino di tutti gli elementi mancanti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia