Regolamento Regionale
19 dicembre 2022
, n. 10
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)
(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10
Art. 8
(Sospensione e cancellazione dall'Elenco territoriale, sanzioni disciplinari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Regolamento da parte dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale e/o dei volontari ad essi appartenenti è sanzionata, in ragione della gravità dell'inosservanza, mediante adozione, da parte del competente dirigente regionale e sentito il Comitato regionale di volontariato di protezione civile di cui all'art. 23 della l.r. n. 27/2021, dei provvedimenti disciplinari di cui al c. 3 del presente articolo.
2. Le violazioni del Regolamento possono essere segnalate alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Milano, da altri soggetti istituzionali, dal volontariato e/o dai cittadini. La segnalazione deve pervenire in forma scritta e deve consentire l'identificazione del segnalante. Regione può, altresì, avviare d'ufficio la verifica di segnalazioni acquisite a mezzo stampa. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate dal competente dirigente regionale anche su proposta delle Province o della Città metropolitana di Milano.
3. Le sanzioni disciplinari che il competente dirigente regionale può comminare a seconda della sanzione rilevata, in ordine progressivo di gradualità, sono:
4. La tenuta, da parte dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale e/o dei volontari ad essi appartenenti, di una o più delle seguenti condotte in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, comporta la comminazione, automatica e senza progressione in gradualità, della sanzione disciplinare della cancellazione da ogni sezione dall'Elenco territoriale:
a) il perseguimento di fini vietati dalla legge oppure di scopi politici ai sensi del primo periodo di cui all'art. 2, c. 11;
5. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate previa contestazione per iscritto degli addebiti al responsabile dell'infrazione, da formalizzare entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte di Regione; il procedimento disciplinare si svolge con l'audizione a difesa del destinatario della contestazione, al fine di garantire il contraddittorio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 (centoventi) giorni dal suo avvio; al procedimento disciplinare non si applicano le norme della L. n. 241/1990.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate nei confronti del singolo volontario responsabile dell'infrazione e/o del soggetto iscritto all'Elenco territoriale di cui all'art. 2, c. 2 a cui l'infrazione sia imputabile.
7. In tutti i casi di cancellazione disposta ai sensi del presente articolo, il singolo volontario e/o il soggetto di cui all'art. 2, c. 2 responsabile dell'infrazione non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione all'Elenco territoriale prima che siano decorsi diciotto mesi dal provvedimento di cancellazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia