Regolamento Regionale
27 dicembre 2022
, n. 11
Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale)(1)
(BURL n. 52, suppl. del 28 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-27;11
Art. 3
(Modifiche al Capo III del Titolo VI)
1. Al Capo III del titolo VI del regolamento regionale n. 1/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
c) gli articoli da 42 a 44 sono sostituiti dai seguenti:
'Art. 42
(Conti giudiziali)
1. Annualmente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'Economo redige, sottoscrive e trasmette alla competente struttura che si occupa del controllo il Conto Giudiziale relativo al fondo gestito nell'esercizio finanziario precedente, secondo i modelli adottati da apposita Deliberazione di Giunta Regionale. Il Conto Giudiziale deve essere redatto e presentato, ancorché in assenza di movimenti e con importi a zero, in conformità ai prospetti definiti per legge (d.p.r. 194/1996). La trasmissione non deve essere accompagnata dall'invio della documentazione di riferimento che sarà conservata agli atti per eventuali successive richieste istruttorie.
2. A seguito delle opportune verifiche della struttura competente in materia di Controlli, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige il provvedimento di parificazione dei Conti giudiziali degli Economi, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le norme e le procedure vigenti.
Art. 43
(Ispezioni e controlli)
1. L'Economo è personalmente responsabile della corretta gestione di tutte le somme a lui accreditate o affidate.
2. Le spese da lui erogate sono sottoposte a verifiche ed ispezioni trimestrali a cura del Collegio dei Revisori. Ulteriori e autonome verifiche da parte del Collegio possono essere disposte in qualsiasi momento anche a campione. Mediante tali verifiche e ispezioni si accerta almeno la corretta tenuta del giornale di cassa e documentazione giustificativa previsti all'art. 38 ter, in particolare saldo contabile iniziale, discarichi, spese sostenute e saldo contabile finale alla data della verifica. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale.
3. Il Collegio dei Revisori rilascia una relazione finale, che accompagna i Conti Giudiziali, sul controllo effettuato ai sensi del comma precedente.
Art. 44
(Responsabilità)
1. L'Economo assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2. L'Economo ha la responsabilità diretta del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti sino a che non abbia ottenuto regolare discarico.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni l'economo è sottoposto alla responsabilità civile, penale e amministrativa, secondo le norme vigenti. L'economo è tenuto altresì all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari.
4. Ciascun soggetto coinvolto nell'utilizzo dei fondi economali risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
i. la spesa sostenuta rientri nella tipologia ammessa dall'art. 38 e rispetti i limiti massimi ivi previsti;
ii. sia rispettato l'obbligo di documentazione;
iii. sussista la necessaria copertura finanziaria;
i. della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente;
ii. della compatibilità della spesa con i vincoli preordinati;
i. la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;
ii. la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento;
iii. la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.'.
(Conti giudiziali)
1. Annualmente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'Economo redige, sottoscrive e trasmette alla competente struttura che si occupa del controllo il Conto Giudiziale relativo al fondo gestito nell'esercizio finanziario precedente, secondo i modelli adottati da apposita Deliberazione di Giunta Regionale. Il Conto Giudiziale deve essere redatto e presentato, ancorché in assenza di movimenti e con importi a zero, in conformità ai prospetti definiti per legge (d.p.r. 194/1996). La trasmissione non deve essere accompagnata dall'invio della documentazione di riferimento che sarà conservata agli atti per eventuali successive richieste istruttorie.
2. A seguito delle opportune verifiche della struttura competente in materia di Controlli, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige il provvedimento di parificazione dei Conti giudiziali degli Economi, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le norme e le procedure vigenti.
Art. 43
(Ispezioni e controlli)
1. L'Economo è personalmente responsabile della corretta gestione di tutte le somme a lui accreditate o affidate.
2. Le spese da lui erogate sono sottoposte a verifiche ed ispezioni trimestrali a cura del Collegio dei Revisori. Ulteriori e autonome verifiche da parte del Collegio possono essere disposte in qualsiasi momento anche a campione. Mediante tali verifiche e ispezioni si accerta almeno la corretta tenuta del giornale di cassa e documentazione giustificativa previsti all'art. 38 ter, in particolare saldo contabile iniziale, discarichi, spese sostenute e saldo contabile finale alla data della verifica. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale.
3. Il Collegio dei Revisori rilascia una relazione finale, che accompagna i Conti Giudiziali, sul controllo effettuato ai sensi del comma precedente.
Art. 44
(Responsabilità)
1. L'Economo assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2. L'Economo ha la responsabilità diretta del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti sino a che non abbia ottenuto regolare discarico.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni l'economo è sottoposto alla responsabilità civile, penale e amministrativa, secondo le norme vigenti. L'economo è tenuto altresì all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari.
4. Ciascun soggetto coinvolto nell'utilizzo dei fondi economali risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
i. la spesa sostenuta rientri nella tipologia ammessa dall'art. 38 e rispetti i limiti massimi ivi previsti;
ii. sia rispettato l'obbligo di documentazione;
iii. sussista la necessaria copertura finanziaria;
i. della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente;
ii. della compatibilità della spesa con i vincoli preordinati;
i. la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;
ii. la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento;
iii. la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia