Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 15

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;15

Art. 1
(Disposizioni generali e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, disciplina i criteri per l'attribuzione alle strutture ricettive alberghiere della denominazione di alberghi diffusi di cui all'articolo 18, comma 3, lett. c), individuando gli ambiti definiti ed omogenei di cui all'art. 19, comma 3 dei comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti nei quali possono essere situati, valorizzando le peculiarità del territorio, i requisiti generali e i servizi e gli standard qualitativi obbligatori minimi per la loro classificazione, nonché quanto altro necessario per la loro qualificazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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