Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 15

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;15

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati: servizi di ricevimento e accoglienza che si svolgono in uno o più locali, collocati in un unico edificio, accessibili dalla strada e nei quali è garantita la presenza di uno o più operatori nonché di eventuali addetti alla sorveglianza;
b) capacità ricettiva: numero di posti letto disponibili in unità ricettive, cioè in camere o unità abitative con destinazione turistico-ricettiva, ovvero in unità abitative aventi destinazione residenziale a disposizione del gestore unico;
c) unità ricettiva: camera o unità abitativa che concorre alla formazione della capacità ricettiva;
d) gestione unitaria di albergo: gestione imprenditoriale che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dell'alloggio, dei servizi principali relativi all'alloggio e degli ulteriori servizi forniti;
e) aree montane: territori dei comuni montani o parzialmente montani, così come individuati dalla classificazione Istat adottata ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1991, n. 52 (Provvedimenti in favore dei territori montani).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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