Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 15

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;15

Art. 3
(Ambito definito e omogeneo)
1. Gli ambiti definiti ed omogenei di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 27/2015 in cui possono essere situati alberghi diffusi consistono nelle porzioni del territorio comunale corrispondenti ai nuclei di antica formazione come individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
2. Le unità ricettive dell'albergo diffuso sono collocate, sul territorio di un unico comune, a una distanza non superiore a 300 metri lineari, ovvero 400 metri calcolati in base al percorso pedonale più breve nel rispetto del codice della strada, dal servizio di ricevimento e accoglienza centralizzato.
3. Nelle aree montane, come definite ai sensi della lettera e) del comma 1, dell'articolo 2, gli ambiti definiti ed omogenei consistono nei nuclei di antica formazione di cui al comma 1 ed altresì in edifici, quali cascine, malghe e altri edifici rurali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), n. 3 della legge regionale 12/2005, ovunque localizzati nel territorio comunale e non si applica il limite della distanza di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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