Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 15

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;15

Art. 4
(Requisiti generali)
1. Gli alberghi diffusi devono possedere i seguenti requisiti fondamentali:
a) presenza di almeno sette unità ricettive;
b) presenza di servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati;
c) gestione unitaria dell'albergo;
d) riconoscibilità e coerenza architettonica degli immobili in cui si trovano le unità ricettive e i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati.
2. Nel caso in cui i servizi inerenti alla gestione dell'albergo diffuso siano esternalizzati a terzi, resta comunque in capo al gestore unico la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
3. L'eventuale svolgimento dell'attività di vendita di prodotti tipici locali nell'albergo diffuso è subordinato al possesso dei relativi requisiti abilitativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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