Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 15

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;15

Art. 5
(Classificazione)
1. Gli alberghi diffusi, ai fini della loro classificazione, devono possedere i requisiti di cui agli allegati A e C del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 'Definizione degli standard alle seguenti disposizioni qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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