Legge Regionale 23 febbraio 2022 , n. 2

Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica

(BURL n. 8 del 25 Febbraio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-02-23;2

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Regione Lombardia persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale ponendosi l'obiettivo della neutralità carbonica netta al 2050.
2. Regione Lombardia favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili, la sperimentazione e la promozione dell'efficientamento e della riduzione dei consumi energetici, al fine di superare l'utilizzo dei combustibili fossili, anche in attuazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dalla direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché dei decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210 di attuazione delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE.
3. Regione Lombardia, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, persegue, altresì, l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica, incoraggiando ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche.
4. Per le finalità previste dal comma 2, Regione Lombardia sostiene l'autoconsumo di energie rinnovabili e la nascita delle comunità energetiche, anche al fine di incrementare l'autonomia energetica regionale e di soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali che hanno sede nel territorio regionale.
Art. 2
(Comunità Energetiche Rinnovabili (CER))
1. Nell'ambito delle attività di programmazione Regione Lombardia riconosce le Comunità Energetiche Rinnovabili, di seguito CER, quali pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema lombardo di produzione di energia, veicolo di contrasto alla povertà energetica.
2. La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e che opera, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo.(1)
Art. 3
(Comunità Energetica Regionale Lombarda - Assistenza tecnica e sostegno economico e finanziario)
1. Regione Lombardia definisce e realizza un programma di assistenza tecnica finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER, sottoposto a costante monitoraggio e conseguente aggiornamento.
2. Regione Lombardia individua fra gli enti del Sistema regionale, il soggetto, denominato Comunità Energetica Regionale Lombarda, di seguito CERL, che fornisce assistenza tecnica per la promozione e lo sviluppo delle CER secondo il programma di cui al comma 1.
3. La CERL supporta i soggetti proponenti l'istituzione di una CER per:
a) l'individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia;
b) le valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della proposta di CER;
c) la coerenza con gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico e contrasto alla povertà energetica;
d) il percorso giuridico di istituzione della CER;
e) la promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, nonché di iniziative formative e informative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;
f) la realizzazione di programmi di investimento in efficienza energetica;
g) l'adeguamento tecnologico del parco di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendone l'integrazione nelle CER;
h) il supporto alla diffusione dei sistemi di accumulo energetico.
4. La Regione può promuovere forme autonome di aggregazione e di rappresentanza delle CER.
5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, viene individuato il soggetto di cui al comma 2 e definito il programma di assistenza tecnica di cui al comma 1, prevedendo strumenti di sostegno economico e finanziario per la progettazione e l'istituzione di CER ed eventuali forme di finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.
Art. 4
(Indirizzi per lo sviluppo delle CER in Lombardia)
1. L'azione di promozione, supporto e sostegno della Regione favorisce la condivisione di energia prodotta da fonte rinnovabile e individua come indirizzi prioritari per la diffusione delle CER lombarde:
a) l'integrazione di interventi di riqualificazione energetica e la diffusione di modelli di uso razionale dell'energia;
b) la diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei territori e valorizzando l'imprenditoria locale, le materie prime locali e il calore di scarto;
c) la riduzione delle emissioni climalteranti e il miglioramento della qualità dell'aria;
d) l'integrazione di infrastrutture per la ricarica elettrica;
e) il contrasto alla povertà energetica;
f) il coinvolgimento di forme cooperative e del terzo settore;
g) la promozione e la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa, per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;
h) il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove CER;
i) il supporto tecnico alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle CER.
2. Regione Lombardia favorisce, altresì, lo sviluppo delle CER nei territori montani, promuovendo la valorizzazione delle risorse disponibili localmente.
3. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.
3 bis. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).(3)
Art. 5
(Sistema regionale di monitoraggio delle CER)
1. Regione Lombardia realizza un sistema di monitoraggio delle CER istituite sul territorio.
2. Il monitoraggio è finalizzato a raccogliere le informazioni relative all'esercizio delle CER, ad acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche che possono assicurare la più efficace gestione delle medesime comunità, consentendo a Regione Lombardia di proporre sviluppi nella definizione e implementazione di tali configurazioni attraverso la definizione di ulteriori politiche energetico-climatiche a supporto dei territori.
3. Regione Lombardia realizza, inoltre, il monitoraggio delle situazioni di povertà energetica, per stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche.
4. Regione Lombardia realizza, altresì, un archivio delle buone prassi a cui i promotori delle comunità possono attingere per la costituzione della CER.
5. Le CER istituite sul territorio regionale comunicano al soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 3 le informazioni relative ad ogni anno di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
6. Il sistema di monitoraggio è progettato, sviluppato e gestito dalla struttura di cui al comma 2 dell'articolo 3, secondo i criteri e le modalità definite da apposita deliberazione di Giunta regionale e dovrà includere strumenti di facile accesso finalizzati alla valutazione della realizzazione delle comunità energetiche, con costi-benefici e dimensionamento.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per il funzionamento della struttura di cui all'articolo 3, comma 2, quantificabile in euro 400.000,00 per il 2022, si provvede con incremento delle risorse della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. A partire dagli esercizi successivi al 2022 la spesa è rideterminabile con legge di approvazione dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.
2. Alle spese per le misure di sostegno di cui all'articolo 3, previste rispettivamente in euro 1.500.000,00 nel 2022 e in euro 10.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si provvede con le risorse di cui alla missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. A partire dagli esercizi successivi al 2024 all'approvazione delle spese del presente comma si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese per la realizzazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5, previste fino a un massimo di euro 400.000,00 nel 2022, si provvede con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' delle spese del bilancio 2022-2024.
4. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Lombardia.
2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture della CERL, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le informazioni contenute nel sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5, ovvero:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate e le eventuali criticità emerse;
c) il numero e la diffusione territoriale delle CER e degli altri soggetti beneficiari delle misure della presente legge;
d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge;
e) i programmi di investimento e la progressione nella relativa copertura territoriale.
3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla CERL e a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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