LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 12.
Autorizzazione all’accettazione di donazioni ed eredità testamentarie.
1. La giunta regionale è autorizzata ad accettare donazioni ed eredità testamentarie di beni e diritti immobiliari liberi da vincoli, sulla base della stima del valore dei beni da parte del servizio demanio e patrimonio, che può avvalersi di apposita perizia asseverata.
2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma precedente deve essere espressamente indicato nella motivazione del provvedimento che dispone l’accettazione della donazione o della eredità testamentaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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