LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 , N. 2

Norme in materia di discipline bio-naturali

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 3.
Registro degli enti di formazione.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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