Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 6
(Ruolo delle province e dei comuni)
1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) (14)
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
f) l'educazione degli adulti;
g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.
1 bis. Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.(15)
1 bis 1. E’ trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.(16)
1 ter. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1 bis 1 del presente articolo. Le linee guida definiscono, in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale), le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento.(17)
2. La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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