Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 12 ter
(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)(50)
1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell’ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.
2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
50. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 61, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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