Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 29
(Accesso alle misure d'intervento)
1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente per materia, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a singole misure.
2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza è registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'articolo 4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.
3. Gli enti competenti provvedono a redigere e aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute.
4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni.
5. Le istanze presentate mantengono validità per ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La documentazione presentata per l'accesso a una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono all'anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale è richiesto dall'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza.
7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, né diritto a precedenze o priorità.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi