Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 3
(Formazione)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing, con l'obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze, in particolare, in materia di anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, tecniche da utilizzare nella pratica del tatuaggio e del piercing e rischi connessi per la salute, nonché in relazione alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione, anche di patologie infettive e allergie, da osservare nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.
2. I corsi formativi di cui al comma 1, organizzati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, ferma restando la durata non inferiore a un monte ore complessivo pari ad almeno 1.000 ore di attività teorico-pratiche e almeno 500 ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio. Modalità e criteri per la verifica al termine dei percorsi formativi delle competenze acquisite sono altresì disciplinati attraverso il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12. Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 1 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma. I corsi di formazione sono tenuti da soggetti iscritti all'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
3. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.
4. Ferma restando la disciplina dei corsi formativi per i soggetti che intendono esercitare le attività di cui alla presente legge, gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing hanno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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