Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 7
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3 o in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. Il comune competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dispone altresì la chiusura immediata dell'attività.
2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in violazione o senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la sospensione immediata dell'attività. L'ATS territorialmente competente indica le prescrizioni a cui l'operatore deve ottemperare, determinando altresì il termine entro il quale quest'ultimo si deve adeguare. L'attività rimane sospesa sino al completo adeguamento alle prescrizioni. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Chiunque esegue tatuaggi su minori di anni sedici ovvero piercing su minori di anni quattordici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. La sanzione non si applica a chi esegue il piercing auricolare al minore di anni quattordici con il consenso di chi su di esso esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
4. Chiunque esegue tatuaggi o piercing su minori di anni diciotto senza il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7, 8 e 9, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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