Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 10
(Utilizzo degli spazi di lavoro)
1. L'utilizzo di spazi di lavoro per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali in cui si svolgono l'attività di estetista o altre attività di servizi alla persona compatibili con i requisiti igienico-sanitari richiesti per l'attività di tatuaggio e piercing è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.
2. È consentito concedere l'utilizzo degli spazi di lavoro di cui al comma 1 a soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale o nelle ipotesi di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a sette giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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