Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 16
(Modifiche all’art. 11 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 11 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole da 'il direttore generale, rappresentante legale dell'Agenzia' fino a 'specifiche competenze legali gestionali' sono sostituite dalle seguenti: 'il direttore generale, rappresentante legale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale, fra coloro che sono inseriti nella rosa regionale di cui all'articolo 12, comma 6';
b) alla lettera a) del comma 4 le parole da 'Le strutture delle ATS preposte ai controlli' fino a 'corretta applicazione dei protocolli da parte delle ATS' sono sostituite dalle seguenti: 'Le strutture delle ATS preposte ai controlli dei soggetti erogatori del SSL svolgono le proprie attività in coerenza con i contenuti del piano annuale dei controlli';
c) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:
'a bis) verifica la corretta applicazione dei protocolli da parte delle ATS;';
d) alla lettera e) del comma 4 la parola 'propone' è sostituita dalle seguenti: 'può proporre';
e) alla lettera f) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e può formulare proposte migliorative alla Giunta regionale' ;
f) dopo la lettera i) del comma 4 è aggiunta la seguente:
'i bis) sviluppa e valida indicatori di rischio in grado di rilevare in maniera tempestiva eventi sentinella specifici.';
g) al comma 6 dopo la parola 'direttore' è inserita la seguente: 'generale'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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