Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 29
(Modifiche all’art. 22 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 22 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 dopo le parole 'fondazioni IRCCS' sono inserite le seguenti: 'di diritto pubblico e l'AREU';
b) all'ultimo periodo del comma 2 le parole 'del d.lgs.196/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali';
c) al primo periodo del comma 9 dopo le parole 'direttore generale' sono inserite le seguenti: 'o dal consiglio di amministrazione delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico';
d) il primo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente: 'Il bilancio d'esercizio degli enti pubblici di cui alla presente legge è adottato dal direttore generale o dal consiglio di amministrazione delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 maggio.';
e) dopo il comma 11 è inserito seguente:
'11 bis. Contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, le ATS, le ASST, le fondazioni IRCCS di diritto pubblico, l'AREU e l'Agenzia di controllo trasmettono alla direzione generale Welfare una relazione in ordine alle azioni adottate con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a quater), anche ai fini della valutazione dei direttori generali.';
f) al secondo periodo del comma 13 dopo le parole 'mancato rispetto' sono inserite le seguenti: 'degli obiettivi economico-finanziari';
g) il secondo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: 'In caso di dissesto dichiarato con provvedimento della Giunta regionale, il direttore generale decade dall'incarico e il suo rapporto contrattuale è risolto di diritto; in sostituzione del direttore generale decaduto la Giunta regionale nomina un nuovo direttore generale o un commissario straordinario con il compito di adottare, entro novanta giorni dalla nomina, un piano di rientro, di durata massima triennale, comprensivo del piano finanziario e del piano di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi, da proporre alla Giunta regionale per l'approvazione.';
h) il terzo periodo del comma 17 è soppresso.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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