Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 36
(Disposizioni finali e disciplina transitoria)
1. Il potenziamento della rete territoriale deve essere realizzato e portato a compimento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'istituzione dei distretti e le nomine dei relativi direttori devono avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more delle nomine dei direttori di distretto, le relative funzioni sono svolte dai direttori sociosanitari delle ASST di riferimento.
3. Le centrali operative territoriali devono essere realizzate non oltre sei mesi dall'istituzione dei distretti di riferimento.
4. Il quaranta per cento degli ospedali di comunità e delle case di comunità, previsti dal PNRR, deve essere realizzato entro il 2022, il successivo trenta per cento entro il 2023 e il restante trenta per cento entro il 2024, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale. Il rispetto della tempistica di cui al primo periodo costituisce obiettivo prioritario del SSL.
5. I dipartimenti di cure primarie e i dipartimenti funzionali di prevenzione nelle ASST sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono progressivamente portati a regime entro i successivi diciotto mesi.(2)
6. Il personale dei dipartimenti di cure primarie, fino alla data di messa a regime di tali dipartimenti in tutte le ASST, resta assegnato all'ATS.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATS presentano alla direzione generale Welfare un programma complessivo di realizzazione del potenziamento della rete territoriale per il territorio di competenza, fermo restando quanto stabilito dal PNRR e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 8, comma 2 bis, della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della presente legge.
8. L'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive deve essere costituto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e diventare pienamente operativo entro i successivi tre anni. Alla data di costituzione dell'Agenzia, alla Sezione II dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006è apportata la seguente modifica:(3)
a) dopo la lettera d.4) e aggiunta la seguente:
'd.5) Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive'.
9. Al fine di valorizzare il patrimonio disponibile del SSL, indirizzandone le risorse agli investimenti strutturali e tecnologici a favore degli enti sanitari pubblici, la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua il soggetto o la modalità per lo svolgimento di tale attività.
10. Alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano istituiti il forum di cui all'articolo 5, comma 7, lettera n bis), della l.r. 33/2009, come introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera p), della presente legge, e il tavolo regionale di confronto permanente di cui all'articolo 5, comma 13 bis, della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera t), della presente legge. La relativa costituzione deve avvenire entro i successivi centoventi giorni.
11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATS e le ASST trasmettono alla Regione i nuovi POAS adeguati al nuovo assetto organizzativo.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvata la deliberazione di Giunta regionale che stabilisce le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e delle relative articolazioni di cui all'articolo 20 della l.r. 33/2009, come sostituito dall'articolo 27 della presente legge.
13. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di definizione dei nuovi assetti.
14. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 33/2009, come modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della presente legge, trova applicazione a decorrere alla nomina del direttore generale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. La programmazione delle risorse del fondo sanitario regionale resta affidata integralmente all'Assessorato competente in materia sanitaria e sociosanitaria nell'ambito degli indirizzi di programmazione annuali.
16. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.
17. Nella l.r. 33/2009, ovunque ricorrenti, le parole 'POT' e 'PreSST' sono sostitute dalle seguenti: 'ospedali di comunità' e 'case di comunità'.
18. Nella l.r. 33/2009, ovunque ricorrente, la parola 'PSL' è sostituita dalla seguente: 'PSSL'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 2, della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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