Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;8

Art. 7
(Modifiche agli articoli 12 e 15 bis della l.r. 22/2006 - soppressione dell’Allegato B alla l.r. 9/2018 e norma di salvaguardia)
1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 12è sostituita dalla seguente: 'Rete dei servizi per il lavoro';
b) il comma 1 dell'articolo 12è sostituito dal seguente:
'1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati:
a) operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003;
b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14;
c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;
d) centri per l'impiego;
e) uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
f) enti che, previo accordo siglato con le provincie territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.';
c) il comma 2 dell'articolo 12è sostituito dal seguente:
'2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.';
d) alla rubrica dell'articolo 15 bis le parole 'della Lombardia' sono soppresse;
e) il comma 1 dell'articolo 15 bis è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all'organizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.';
f) il comma 3 dell'articolo 15 bis è abrogato.
2. L'allegato B alla legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia')(10)è soppresso, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della l.r. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di 'centri per l'impiego' e di 'uffici di collocamento mirato'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 4 luglio 2018, n. 9 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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