Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;33

Art. 19
1. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO))(17)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, fatte salve eventuali diverse determinazioni, in riduzione di tale misura massima, previste negli atti di trasferimento o assegnazione alla Regione delle risorse. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati. Con provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali in funzione dell'importo finanziario dei diversi lavori affidati all'Agenzia, nonché delle attività relative alle spese tecniche svolte direttamente dalla stessa.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2002, come modificata dal comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi già sottoscritti con l'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 2 aprile 2002, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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