LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 11.
Bilanci e contabilità.
1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità  analitica per centri di costo e di responsabilità  deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.
3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 7, comma 7.
4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione o di indirizzo deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.(5)
5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.
6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il termine previsto per l’approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche. Il bilancio è comunicato all'autorità  di controllo e reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.(23)
7. In caso di inadempimento il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.(24)
8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi