Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 61
(Vigilanza e sanzioni)
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all’attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale.(217)
1 bis. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite:(218)
a) alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale;
b) ai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali abilitati dagli enti di appartenenza all’accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.
2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.
3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42 in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività o dell’autorizzazione di cui all’articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino a un massimo di 3.000,00 euro. Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l’autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici.(219)
5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito.(221)
5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all’articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso.(221)
5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all’articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie.(221)
5 quinquies. Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all’articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo.(221)
5 sexies. Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all’articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco.(221)
5 septies. Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all’articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso. (222)
5 octies. Chi non rispetta le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee o di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori disciplinate ai sensi dell’articolo 50, comma 5, lettera h ter), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di infrastruttura o di sentiero.(222)
6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali, dai modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.(223)
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all’articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro. (224)
8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all’allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all’invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all’articolo 50, comma 5, lettera d). (225)
9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 10, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.(226)
9 bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.(227)
10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.
11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell’utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.(228)
11 bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile di cui all’articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell’assicurazione.(229)
12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.(230)
13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
14. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
219. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oo) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. q) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
224. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
225. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
226. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Torna al richiamo nota
228. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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