Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 13
(Sostituzioni)
1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della commissione consiliare di cui all’articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.(16)
1 bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti.(17)
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.
3. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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