Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 34
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2010 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(27)è aggiunto il seguente:
'8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.'.
2. All'articolo 8 della l.r. 24/2006(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis.';
b) dopo il comma 2è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli.'.
NOTE:
27. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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