Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 21
(Disposizioni in tema di controlli e ispezioni degli impianti termici civili, di misure per la limitazione del traffico veicolare e di controlli delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore. Modifiche agli articoli 9, 13, 22, 27 e 30 della l.r. 24/2006 e abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 1 le parole 'anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'anche tramite Aria s.p.a.';
2) al comma 1 bis le parole 'con possibilità di utilizzo di un software' sono sostitute dalle seguenti: 'con utilizzo di un software';
3) dopo il comma 1 quater sono inseriti i seguenti:
'1 quinquies. Qualora la Regione accerti che un ente competente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili non effettui controlli e ispezioni annuali su una percentuale di impianti idonea ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli impianti presenti nel territorio di competenza, la direzione regionale competente dispone che, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, i controlli e le ispezioni suddetti siano effettuati da soggetti individuati mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria.
1 sexies. Per i controlli e le ispezioni regionali effettuati ai sensi del comma 1 quinquies sono utilizzati gli introiti destinati all'ente competente inadempiente derivanti dai versamenti di cui al comma 1 bis con rideterminazione della quota ad esso spettante.
1 septies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 quinquies e 1 sexies, ivi incluse le modalità di accertamento della mancata effettuazione dei controlli e delle ispezioni annuali da parte degli enti competenti, la determinazione della stagione termica in cui i controlli e le ispezioni sono disposti dalla direzione regionale competente, la percentuale di controlli e ispezioni ritenuta idonea ad assicurare quanto previsto al comma 1 quinquies, distinta in funzione della tipologia degli impianti, e i criteri per stabilire l'entità della rideterminazione della quota dei versamenti di cui al comma 1 bis spettante all'ente competente inadempiente, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.';
b) al comma 4 dell'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) dopo le parole 'i veicoli' sono inserite le seguenti: 'a basse emissioni';
2) la lettera f) è soppressa;
c) l'articolo 17è abrogato;
d) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 22è soppresso;
e) i commi da 6 a 10 dell'articolo 27 sono abrogati;
f) il comma 13 dell'articolo 30 è abrogato.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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