Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 7
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 129 è inserito il seguente:
'3 bis. Chiunque, senza essere legittimato alla raccolta, ricerca tartufi nelle aree di raccolta riservata appositamente segnalate e tabellate secondo le disposizioni dell'articolo 124, munito degli animali e degli attrezzi di cui all'articolo 116, comma 2, o di altri mezzi equivalenti per funzione e utilità, incorre nella sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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