Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 8
(Modifiche agli articoli 165 e 167 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 165 è sostituita dalla seguente: 'Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all'adozione di un regolamento su aspetti procedurali';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 165 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Con regolamento, da approvare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa ordinamentale 2023', sono definite le procedure da seguire per addivenire all'alienazione di terreni gravati da usi civici, alla liquidazione degli usi civici o al mutamento di destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici, nonché le procedure riguardanti ulteriori fattispecie inerenti agli usi civici nel rispetto:
a) delle condizioni e dei presupposti, ricavabili dall'ordinamento statale vigente, per l'applicazione delle fattispecie di cui all'alinea;
b) delle tutele paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché dei vincoli ambientali da salvaguardare, anche in sede di definizione di modalità di valorizzazione e di fruizione collettiva dei beni gravati da usi civici;
c) del regime giuridico di tali beni;
d) degli obiettivi, delle misure generali, degli indirizzi e delle prescrizioni di tutela del piano territoriale regionale e, fino all'approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, del piano paesaggistico regionale vigente.

2 ter. Il regolamento di cui al comma 2 bis è redatto sentito, per quanto di competenza, il Ministero della cultura.';
c) alla rubrica dell'articolo 167 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e finali.';
d) il comma 2 dell'articolo 167 è sostituito dal seguente:
'2. I procedimenti relativi a richieste riguardanti le fattispecie di cui all'alinea del comma 2 bis dell'articolo 165 in corso alla data di cui al comma 1 del presente articolo e quelli avviati a seguito di richieste presentate successivamente a tale data e prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 165 si concludono in base alle disposizioni del regolamento stesso.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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