Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 15
(Regolamenti dei Consorzi di Bonifica)
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 della l.r. 31/08 i consorzi approvano il regolamento contenente:
a) le disposizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
b) la determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni;
c) le procedure relative al procedimento sanzionatorio.
2. Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della l.r. 31/2008, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n 368 'Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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