Legge Regionale 26 maggio 2016 , n. 14

Legge di semplificazione 2016

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-05-26;14

Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis dell'articolo 7 la parola 'marzo' è sostituita dalla seguente: 'gennaio';
b) al comma 4 dell'articolo 7 la parola 'giugno' è sostituita dalla seguente: 'aprile';
c) al comma 2 dell'articolo 9 la parola 'luglio' è sostituita dalla seguente: 'maggio';
d) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 9 la parola 'settembre' è sostituita dalla seguente: 'luglio';
e) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: 'I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 9 bis sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. In caso di referendum per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermine, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis.
4 ter. In caso di indizione di referendum consultivo comunale per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum consultivo comunale ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis.
4 quater. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo comunale ai sensi del comma 4 ter acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 4 ter.';
g) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale per il referendum, e comunque in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge di fusione il 1° gennaio dell'anno successivo.';
h) dopo l'allegato B è aggiunto il seguente:
'Allegato B bis - Modelli per quesiti referendari
Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermine. Articolo 9 bis)


A (comune contermine al comune incorporante)
B (comune incorporante)
C (comune contermine al comune incorporante)
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?
Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?
Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?
Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?
Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?



Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermine)

A (comune non direttamente contermine al comune incorporante)
B (comune contermine al comune incorporante)
C (comune incorporante)
Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di eventuale incorporazione anche del comune B, che vota oggi per l’incorporazione in C?
Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?
Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?

Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C, sapendo che, in caso di esito favorevole del procedimento, anche A, che vota oggi, potrebbe essere incorporato in C?
Volete che il comune A, a seguito dell’eventuale incorporazione del comune B nel comune C, sia a sua volta incorporato al comune C?”.

2. Le modifiche alla l.r. 29/2006 di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2017.
3. Le modifiche alla l.r. 29/2006 di cui alle lettere f) ed h) del comma 1 si applicano anche ai procedimenti legislativi di fusione eventualmente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere apportati aggiornamenti o modifiche ai modelli per i quesiti referendari di cui all'allegato B bis della l.r. 29/2006.
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 ter dell'articolo 48 è inserito il seguente:
'5 ter 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 l'agevolazione di cui al comma 5 bis è estesa in via sperimentale ai pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità applicative.';
b) al comma 2 quater dell'articolo 49 le parole 'e il 31 dicembre 2014' sono sostituite dalle seguenti: 'e il 31 dicembre 2015', e le parole 'entro il 31 marzo 2016' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 ottobre 2016';
c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 è abrogata;
d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 le parole 'Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico' sono sostituite dalle seguenti: 'Fondo per investimenti di tipo ambientale';
e) al comma 2 dell'articolo 50 le parole 'di cui alle lettere c) e d) del comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alla lettera d) del comma 1';
f) al comma 1 dell'articolo 51 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10.';
g) il comma 7 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
'7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a), per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione 'D10 incenerimento a terra', ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.';
h) al comma 5 dell'articolo 56 le parole ', accertata la violazione,' sono sostituite dalle seguenti: ', ricevuto il processo verbale di constatazione,';
i) al comma 6 dell'articolo 56 le parole 'deve recare la motivazione dello stesso,' sono sostituite dalle seguenti: 'deve recare la motivazione, anche per rinvio al processo verbale di constatazione,' e le parole 'l'accertamento della base imponibile' sono sostituite dalle seguenti: 'la quantificazione della base imponibile';
j) il comma 8 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
'8. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l'avviso di accertamento, il dirigente della competente struttura tributaria emette ordinanza di ingiunzione.';
k) all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 56 dopo la parola 'mediante' sono inserite le seguenti: 'posta elettronica certificata o';
l) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 91 le parole da 'In casi eccezionali' a 'in rate mensili fino ad un massimo di trenta,' sono sostituite dalle seguenti: 'Su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di dimostrata difficoltà economica, anche in ragione dell'entità del debito, può essere disposto il pagamento del tributo in rate mensili fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito sia uguale o superiore a euro cinquantamila, anche in assenza di atti di contestazione,';
m) il comma 6 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:
'6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione. Qualora la richiesta sia presentata dopo il termine di scadenza del pagamento, nel piano di rateizzazione sono computate anche le sanzioni amministrative tributarie e gli eventuali oneri accessori. Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.'.
2. A partire dagli esercizi successivi al 2016 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 5 ter 1 dell'articolo 48 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
3. L'importo delle sanzioni e degli interessi accessori alla tassa automobilistica eventualmente versato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2016 e la data di entrata in vigore della presente legge è rimborsato dalla Regione su istanza dell'interessato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della l.r. 10/2003.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla previsione di cui al comma 2 quater dell'articolo 49 della l.r. 10/2003, come modificato dal presente articolo, stimate in euro 15 milioni per l'anno 2016, sono introitate al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018 e destinate al finanziamento della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 50, 51 e 53 della l.r. 10/2003, come modificati dal presente articolo, stimate in € 9.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 sono introitate al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate in spesa agli interventi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e allocate rispettivamente alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' per € 460.000,00 nel 2016, € 325.000,00 nel 2017 ed € 300.000,00 nel 2018 - titolo I 'Spese correnti' e per € 5.373.000,00 nel 2016, per € 6.358.000,00 nel 2017 ed € 7.533.000,00 nel 2018 - titolo II 'Spese in conto capitale'; programma 03 'Rifiuti' per € 327.600,00 per ciascun anno del triennio al titolo I 'Spese correnti' e per € 2.245.100,00 nel 2016, € 1.395.100,00 nel 2017 ed € 245.100,00 nel 2018 - titolo II 'Spese in conto capitale'; programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' per € 212.800,00 per ciascun anno del triennio - titolo I 'Spese correnti' e per € 881.500,00 per ciascun anno del triennio - titolo II 'Spese in conto capitale'.
7. La missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - titolo II 'Spese in conto capitale' è aumentata di € 2.533.000,00 per l'anno 2018 tramite corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.
Art. 3(3)
Art. 4(4)
Art. 5(4)
Art. 6(4)
Art. 7(4)
Titolo II
Ambito economico
Art. 8(4)
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 9(4)
Art. 10(4)
Art. 11(4)
Art. 12(4)
Art. 13(4)
Art. 14(4)
Art. 15(4)
Art. 16(4)
Art. 17(5)
Art. 18(4)
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7, comma 7 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi