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Legge Regionale
30 gennaio 2014
, n. 6
Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco(1)
(BURL n. 6, suppl. del 03 Febbraio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-01-30;6
Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Verderio.
Art. 2
(Partecipazione)
1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
Art. 4
(Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia