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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
31 marzo 2020
, n. 4
Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
(BURL n. 14, suppl. del 31 Marzo 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-03-31;4
Art. 1
(Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, in relazione all'anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre. Con riferimento ai contributi di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni. Istituzione del Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) il differimento dei termini di cui al periodo precedente è riferito anche all’annualità 2021 e la costituzione in mora, prevista all’articolo 28 septies, comma 6, della l.r. 34/1978, può essere effettuata rispettivamente per l’annualità 2020 entro il 31 marzo 2021 e per l’annualità 2021 entro il 31 gennaio 2022.(1)
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adottano uno o più provvedimenti, a seguito del differimento dei termini di cui alla presente legge, in relazione a eventuali atti amministrativi di rispettiva competenza da assumere in relazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 11 bis e 11 ter, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) si applicano al canone relativo alle utenze di acqua pubblica a partire dall'annualità 2021. Per il corrente anno il versamento del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, ancorché effettuato oltre la scadenza del termine ordinario, rideterminato ai sensi del comma 1, non è gravato da interessi legali, purché corrisposto entro il 31 dicembre 2020.
Art. 3
(Disposizioni urgenti in materia contabile)
1. Le risorse finanziarie derivanti dalle donazioni connesse alle iniziative da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale di raccolta di fondi, finalizzata al sostegno delle strutture sanitarie e al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono introitate al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale e ad altre strutture pubbliche o soggetti che svolgono un pubblico servizio da utilizzare nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla realizzazione di interventi da parte della Protezione civile in relazione all'emergenza, secondo quanto previsto dall'articolo 99, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 18 del 2020.(4)
2 bis. Le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate per l’attuazione delle politiche sociali finalizzate a fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.(5)
2 ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere inoltre utilizzate per corrispondere la premialità di cui all’articolo 5, comma 2, e per il finanziamento dei contratti di cui all’articolo 6 della legge regionale recante (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell’assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all’art. 3 della l.r. 4/2020).(6)
3. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 2 avvengono anche per il tramite di ARIA S.p.A., quale centrale regionale acquisti, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e dal conseguente Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 23 febbraio 2020 di nomina del Presidente della Giunta regionale quale soggetto attuatore per la Regione Lombardia.
4. Con rispettivi atti la Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni di bilancio; i relativi stanziamenti di spesa possono essere successivamente variati anche tra spese correnti e spese in conto capitale.
5. Per l'esercizio finanziario 2020 la Giunta regionale è autorizzata a predisporre le occorrenti variazioni di bilancio per dare copertura, fino al limite massimo di euro 50.000.000,00 alle anticipazioni finanziarie in favore di ARIA S.p.A. nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale 2020-2022.(7)
6. L'utilizzo dei proventi delle donazioni, ai sensi del comma 2, nonché le anticipazioni finanziarie concesse ad ARIA S.p.A. ai sensi del comma 5, saranno rendicontati, comunicati alla commissione consiliare competente e resi pubblici al termine dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18, dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26 ottobre 2020, n. 21e dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia