Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua, ivi compreso l’uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi.
2. L’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua si conforma al presente regolamento, nonché agli atti di pianificazione di bacino e regionali in materia, in particolare al piano di gestione del bacino idrografico di cui all’articolo 45 della l.r. 26/2003.
3. Non sono soggetti al presente regolamento:
a) l’utilizzo dell’acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell’articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
b) i prelievi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio;
c) le utilizzazioni di acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell’utenza purché detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro;
d) le acque minerali e termali di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali);
e) le utilizzazioni delle acque calde geotermiche di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento sono definite:
a) acque calde geotermiche: le acque sotterranee indicate all’articolo 1, comma 6, della legge 896/1986 il cui utilizzo geotermico è disciplinato dalla medesima legge.
b) acque destinate al consumo umano:
1) le acque trattate o non trattate, aventi i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione acquedottistica, mediante cisterne, in bottiglie o contenitori, o derivino da approvvigionamento autonomo;
2) le acque, aventi i requisiti di qualità di cui al d.lgs. 31/2001, utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
c) acque restituite: acque che escono dal sistema idraulico di utilizzo secondo concessione;
d) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie terrestre, immagazzinate nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte, nella zona detta di saturazione, delimitata inferiormente da un substrato impermeabile. Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni sorgentizie, concentrate e diffuse, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali, nonché i laghi e gli affioramenti idrici in genere ottenuti in conseguenza dell’attività estrattiva da cava. Sono comprese in tale definizione tutte le acque rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi;
e) acque superficiali: il reticolo idrografico costituito dai corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, fossi, colatori), laghi, lagune, con esclusione dei laghi di cava e dei canali destinati all’allontanamento delle acque reflue urbane e industriali;
f) acquifero: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa di importanza socio-economica e ambientale;
g) acquifero freatico (o non protetto, o primo, o libero) o falda freatica: acquifero limitato solo inferiormente da terreni impermeabili, che può ricevere apporti lateralmente o dalla superficie;
h) acquifero protetto (o confinato, o secondo) o falda protetta: acquifero idraulicamente separato dalla superficie o dalla falda libera soprastante da terreni impermeabili, che può ricevere apporti solo laterali. Ove tale separazione non sia ravvisabile a scala regionale, secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, si deve considerare protetto un acquifero separato dall’acquifero soprastante da uno o più corpi geologici, con una congrua continuità areale, di cui almeno uno abbia uno spessore minimo di 10 metri e una conducibilità idraulica inferiore a 10-8 m/s;
i) aree di salvaguardia: zone destinate a mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, distinte in zone "di tutela assoluta", "di rispetto" e "di protezione", così come definite dall’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/171/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole");
j) aree di riserva: zone interessate da facile ricarica degli acquiferi e da risorse idriche pregiate che devono essere preservate ai fini di un loro utilizzo futuro, con particolare riferimento all’uso potabile. La funzione di riserva può riguardare anche il solo acquifero protetto;
k) autorità di polizia idraulica: autorità competente all’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 18 marzo 1997, n. 59") ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);
l) autorità d’ambito (ATO): la forma di cooperazione tra comuni e province prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 36/1994;
m) bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, tra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino e sottobacino, superficiale o sotterraneo e le risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e ai fabbisogni per i diversi usi. Gli strumenti e i metodi per la valutazione comparativa sono quelli previsti dalla pianificazione regionale;
n) catasto utenze idriche (CUI): banca dati informatizzata, organizzata su base provinciale, concernente le concessioni di derivazione attuate sul territorio regionale formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
o) corpi idrici: acque superficiali e acque sotterranee (acquiferi, falde idriche);
p) deflusso minimo vitale (DMV): deflusso che, in un corso d’acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;
q) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all’articolo 6 del r.d 1775/1933 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti;
r) derivazioni di interesse interregionale: le derivazioni di cui all’articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Sono derivazioni superficiali e sotterranee, grandi o piccole, che soddisfano i seguenti requisiti:
1) derivazioni da corpi idrici superficiali:
di confine: le derivazioni che prelevano da corpi idrici in un punto nel quale fungono da confine tra regioni, ancorché gli elementi costitutivi siano situati sul territorio di un’unica regione;
interregionali: le derivazioni i cui elementi costitutivi sono localizzati sul territorio di più regioni;
2) derivazioni da corpi idrici sotterranei:
le derivazioni realizzate in prossimità del confine interregionale e potenzialmente in grado di influenzare l’idrogeologia della regione confinante, così come individuate da appositi protocolli d’intesa stipulati con le regioni confinanti;
s) derivazioni interprovinciali: le derivazioni i cui elementi costitutivi (opere di presa, adduzione, luoghi di utilizzazione, scarico o restituzione) sono ubicati nel territorio di più province; nonché le derivazioni i cui elementi costitutivi sono ubicati nel territorio di una sola provincia ma afferiscono a tratti di corpi idrici costituenti confine di provincia ovvero sono ubicate in prossimità del confine provinciale e possono avere ripercussioni in ordine all’idrologia o all’idrogeologia della provincia confinante;
t) equilibrio idrogeologico: condizione in cui si trova un corpo idrico quando le estrazioni o le alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili per un lungo periodo;
u) falda: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, circolanti nell’acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno in libera, confinata, semiconfinata/semilibera;
v) piezometro: pozzo generalmente di piccolo diametro, che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello di falda o del prelievo di campioni finalizzato al monitoraggio di una specifica falda;
w) portata massima: valore istantaneo massimo, espresso in l/s, del prelievo consentito dal provvedimento di concessione nell’unità di tempo;
x) portata media: valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo e il periodo nell’arco dell’anno solare per il quale il prelievo è concesso;
y) pozzo: struttura realizzata mediante perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e attrezzata al fine di consentire l’estrazione di acqua dal sottosuolo;
z) prova di pompaggio: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell’abbassamento del livello dell’acqua nel pozzo stesso ovvero in pozzi o piezometri vicini;
aa) risorse qualificate: ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 2, del r.d. 1775/1933, come sostituito dal d.lgs. 152/1999 e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo l, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128) le acque sotterranee poste sotto la base del primo acquifero e all’interno di falde protette, nonché le acque sotterranee, destinate dalla pianificazione d’ambito a soddisfare esigenze idropotabili, poste all’interno delle "aree di riserva integrative" e delle "aree a scarsa potenzialità idrica", così come definite ed individuate dalla pianificazione regionale di settore;
bb) salto: dislivello (espresso in m.) tra il pelo d'acqua del corso d'acqua utilizzato, tenuto conto del rigurgito creato dalle opere di sbarramento e di presa, ed il pelo d'acqua nella sezione di restituzione, a valle dei manufatti di scarico;
cc) salto utile: dislivello (espresso in m.) tra il pelo d'acqua del canale o vasca di carico a monte ed a valle dei meccanismi motori, in base al quale sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione a scopo idroelettrico. Nel caso di serbatoi con escursione di livello minore o uguale al 10% del valore medio del salto, ai fini della determinazione del salto utile viene individuato il dislivello fra la quota del baricentro del volume utile di regolazione e la quota media della restituzione a valle delle turbine;
dd) sorgente: punto o area più o meno ristretta, in corrispondenza della quale si determina la venuta a giorno d’acque sotterranee;
ee) ufficio istruttore: l’ufficio preposto all’effettuazione dell’istruttoria tecnico-amministrativa sull’istanza della concessione di derivazione;
ff) volume di prelievo: quantità massima di acqua, espressa in m3, complessivamente prelevabile in virtù della concessione nell’arco di un anno solare;
gg) zone acquifere omogenee: bacini idrogeologici classificati sulla base della situazione di equilibrio tra ricarica e prelievo ed eventualmente suddivisi per settori, delimitati sulla base delle caratteristiche omogenee degli orizzonti acquiferi, definiti ai sensi del d.lgs. 152/1999, e rappresentativi per la presenza di significativi accumuli di acque sotterranee posti al di sotto del livello di saturazione.
Art. 3
(Usi delle acque oggetto di concessione)
1. L’uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche dall’art. 1 della legge 36/1994è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del presente regolamento, fatta eccezione per l’uso di cui all’articolo 4.
2. Nel caso di uso delle acque in assenza di concessione, si applica l’articolo 17 del r.d. 1775/1933.
3. Il rilascio delle concessioni d’acqua pubblica avviene per gli usi individuati dal comma 4 o ai sensi del comma 5.
4. Sono individuati i seguenti usi delle acque:
a) potabile: finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone. Detto uso rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano;
b) irriguo: finalizzato all’irrigazione fondiaria e all’irrigazione di coltivazioni all’interno di serre, il presente uso comprende anche le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli;(1)
c) idroelettrico: finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
d) industriale: finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l’uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
e) piscicolo (o ittiogenico): finalizzato ad allevamento ittico;
f) zootecnico: finalizzato all’allevamento di bestiame nell’ambito di imprese agricole o zootecniche. purché, per modalità di prelievo, quantità d’acqua utilizzata e numero di capi, non sia riconducibile all’uso domestico di cui all’articolo 4;
g) igienico: finalizzato ai servizi igienici, anche all’interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
h) antincendio: finalizzato ai servizi antincendio anche all’interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
i) finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio;
j) finalizzato al lavaggio strade;
k) finalizzato all’inaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive;
l) finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a "pompa di calore";
m) navigazione interna: finalizzato all’impinguamento e al funzionamento di canali artificiali serventi linee di navigazione interna regionale;
n) didattico/scientifico: finalizzato ad iniziative didattiche, di ricerca e sperimentazione scientifiche e di diffusione della cultura dell’acqua.
5. E’ consentito un uso non riconducibile a una delle tipologie individuate dal comma 4, purché non sia contrario alla normativa vigente e non contrasti con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalità di esercizio. In tali casi l’istanza di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione descrivono espressamente e dettagliatamente l’uso da effettuarsi in concreto e le finalità sottese.
6. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati i criteri per la deroga di cui all’art. 30 del d.lgs. 152/1999 circa la reimmissione in falda o nel sottosuolo delle acque finalizzate all’uso di cui al comma 4) lettera l).
Art. 4
(Uso domestico di acque sotterranee)
1. Per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame ivi compreso l’uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. (2)
2. L’uso domestico delle acque sotterranee definite pubbliche dall’articolo 1 della legge 36/1994 non è esteso soggetto al regime di concessione e al relativo canone, a condizione che:
a) l’uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate;
b) la portata massima non sia superiore a 1 l/s;
c) il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.500 m3/anno.
3. L’utilizzazione a scopo domestico è soggetta agli obblighi e alle limitazioni stabilite dai successivi commi del presente articolo.
4. L’utente, prima di iniziare l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’opera di derivazione ovvero, in caso di opere già esistenti, prima di iniziare il prelievo e l’utilizzazione dell’acqua, comunica per iscritto alla provincia nel cui territorio è situata la derivazione i seguenti dati:
a) generalità dell’utente e, se diverso, del proprietario del fondo con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata autenticata;
b) indicazione del comune di ubicazione della derivazione con specificazione dell’eventuale località od indirizzo;
c) estremi catastali dell’area in cui è ubicata l’opera di captazione;
d) profondità, tipologia del pozzo e posizione dei filtri;
e) portata massima della derivazione e dati di targa degli apparecchi di estrazione dell’acqua;
f) indicazione del volume di prelievo costituente il fabbisogno dell’utenza e delle modalità e finalità di utilizzo dell’acqua;
g) indicazione dell’eventuale uso potabile dell’acqua estratta. In tal caso l’utente deve documentare l’avvenuta comunicazione all’autorità sanitaria ai sensi del comma 5.
5. In ogni caso l’uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d’acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell’utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l’esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell’acqua nel rispetto del d.lgs. 31/2001.
6. Per l’uso domestico non sussiste, salva diversa disposizione della provincia, l’obbligo dell’installazione di misuratori di portata.
7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, la provincia comunica per iscritto all’utente le eventuali ragioni ostative o gli eventuali ulteriori adempimenti richiesti. In caso di mancanza di comunicazioni nel predetto termine, l’utenza può essere attivata.
8. Le province provvedono all’effettuazione dei controlli in ordine al rispetto del presente articolo e dispongono la cessazione delle utenze in violazione, ordinando il ripristino dei luoghi interessati.
Art. 5
(Perforazioni finalizzate al controllo degli acquiferi)
1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell’acqua comunicano alla provincia competente l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Qualora le perforazioni siano funzionali all’abbassamento della falda per l’esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni;
c) cartografia idonea a individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l’ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l’interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
4. Nel termine di cui al comma 3, l’ufficio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell’acquifero sotterraneo.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette alla provincia competente la stratigrafia dei terreni attraversati.
6. Nei casi di cui al comma 1 l’eventuale emungimento d’acqua non è soggetto a concessione né al pagamento del canone.
Art. 6
(Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica)
1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente:
a) prevedono l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata;
b) come stabilito dall’art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, prevedono la realizzazione della rete di adduzione in forma duale;
c) negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati, prevedono la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso "potabile", anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria;
d) prevedono l’installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volumi o portate erogate, omologati a norma di legge;
e) prevedono, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l’adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrate, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare al massimo l’esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale adegua a quanto previsto dal comma 2 il "Regolamento edilizio comunale – testo tipo ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23", approvato con delibera di Giunta regionale VI/46917 del 3 dicembre 1999. Nei successivi centoventi giorni i comuni adeguano i rispettivi regolamenti.
3. Le concessioni di derivazione sono rilasciate previa verifica che le portate richieste siano commisurate alla reale necessità di utilizzo, considerando:
a) per l’uso industriale: l’impiego delle migliori tecnologie per il risparmio idrico. A tal fine la domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnica sugli impianti, firmata da professionista abilitato, che abbia per oggetto l’utilizzo delle acque nel ciclo produttivo, valutandone i possibili ricicli e riutilizzi nonché le modalità e le caratteristiche dello scarico delle acque;
b) per l'uso irriguo: l’effettivo fabbisogno idrico in funzione dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi delle colture praticate, anche a rotazione, dei consumi medi e dei metodi d’irrigazione adottati. A tal fine la domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnico-agronomica per la valutazione del fabbisogno distrettuale, firmata da professionista abilitato, da elaborare secondo le indicazioni tecniche fornite dalla Direzione regionale competente.
4. Alle acque reflue si applicano i commi da 5 a 9.
5. Per il riutilizzo delle acque reflue nel settore industriale e nel settore irriguo, relativamente al riuso diretto in campo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 152/1999).
6. In attuazione della pianificazione di settore relativa al risparmio e al riutilizzo delle acque, il titolare degli impianti di trattamento può conferire nel reticolo irriguo le acque reflue, valorizzate mediante un adeguato trattamento, senza oneri a carico del titolare della rete irrigua.
7. Accertata la disponibilità al conferimento di acque reflue alla rete irrigua, come risultante dalla pianificazione d’ambito, l’autorità concedente provvede all’adeguamento delle portate oggetto di concessione irrigua, al fine di favorire il risparmio idrico.
8. Il conferimento di acque reflue al reticolo irriguo è regolato da apposito disciplinare fra le parti da comunicarsi all’autorità concedente.
9. La Giunta regionale può disporre, sulla base di quanto indicato dalla pianificazione di settore prevista dal d.lgs. 152/1999 e dalla l.r. 26/2003, condizioni particolari di concessione al fine di favorire il riuso di acque reflue e promuove il riutilizzo delle stesse anche mediante la stipula di accordi di programma con i titolari degli impianti di trattamento ed i titolari della rete di distribuzione delle acque irrigue.
TITOLO II
PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
CAPO I
COMPETENZA
Art. 7
(Competenza)(3)
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), della l.r. 26/2003 e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, comma 1, lettere e) e f), della medesima legge, la competenza in ordine al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la derivazione di acqua pubblica spetta alla Regione per le grandi derivazioni e alle province per le piccole derivazioni. Alle province spetta anche, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera a), numero 3, il rilascio delle licenze per l’attingimento di acqua pubblica, di cui all'art. 32 del presente regolamento.
2. Ai fini della concessione, sia per le grandi sia per le piccole derivazioni, la competenza in ordine all’istruttoria spetta alle province, alle quali pertanto devono essere presentate le domande di concessione.
3. Il riparto della competenza territoriale delle province è effettuato secondo il criterio dell’ubicazione dell’opera di presa ovvero, in caso di più opere di presa ricadenti in diversi territori provinciali, secondo il criterio del luogo di prelievo della maggiore quantità di risorsa idrica.
4. La Giunta regionale, sulla base delle direttive dettate dal presente regolamento, stabilisce, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003, le modalità tecnico-operative per lo svolgimento secondo criteri omogenei delle attività amministrative di cui ai commi 1 e 2, per favorire il raccordo tra più province nel caso di piccole derivazioni interprovinciali e il raccordo tra fase istruttoria provinciale e fase decisoria regionale nel caso di grandi derivazioni.
5. Gli enti competenti per l’istruttoria e per il rilascio delle concessioni inseriscono e aggiornano, nel catasto utenze idriche i dati relativi ai principali aspetti tecnici e amministrativi delle utenze.
6. Relativamente alle concessioni d’interesse interregionale, appositi protocolli d’intesa con le regioni o le province autonome confinanti disciplinano la fase istruttoria, nonché le modalità di acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 89, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
CAPO II
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E FASE ISTRUTTORIA
Art. 8
(Domanda di concessione di derivazione)
1. Il soggetto interessato presenta all’ufficio istruttore competente, la domanda di concessione, in regola con la normativa concernente l’imposta di bollo, fornendo le seguenti indicazioni:
a) in caso di persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, eventuale elezione di domicilio nel comune capoluogo della provincia competente; nel caso in cui il richiedente agisca in qualità di titolare di ditta individuale, la domanda deve contenere anche il numero di partita IVA, la sede principale d’esercizio dell’attività d’impresa e, ove diversa, l’unità locale interessata dalla derivazione;
b) in caso di persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, partita IVA, sede legale e, ove diversa, sede o unità locale interessata dalla derivazione, eventuale elezione di domicilio nel comune capoluogo della provincia competente; nome, cognome, codice fiscale e luogo di residenza del legale rappresentante;
c) tipo e denominazione dei corpi idrici da cui s’intende effettuare il prelievo;
d) comune o comuni, con specificazione dell’eventuale località od indirizzo, ed estremi catastali dell’area, ove s’intendono ubicare le opere per la derivazione ed utilizzazione del corpo idrico;
e) coordinate in formato gauss-boaga nonché quota su livello medio del mare, relative ai luoghi interessati delle opere di presa;
f) portata massima e media da derivarsi e, in caso di derivazioni ad uso idroelettrico, il salto utile al fine della determinazione della potenza nominale di concessione;
g) volume di prelievo costituente il fabbisogno dell’utenza;
h) periodo del prelievo: annuo o, nel caso di uso irriguo, estivo o jemale, intendendosi per estivo il periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre e jemale la restante parte dell’anno;
i) tipologia d’uso: in caso di più usi sono specificate le portate e i volumi di prelievo per ciascuno di essi;
j) quantità e, ove tecnicamente possibile, caratteristiche qualitative delle acque restituite, nonché luoghi e corpi idrici interessati dalla restituzione;
k) garanzie tecnico-finanziarie ed economiche per l’attuazione della derivazione, per le domande relative ad uso idroelettrico.
2. La Direzione regionale competente fissa le caratteristiche minime della documentazione tecnica che deve essere prodotta dal richiedente.
3. Il richiedente, che intenda avvalersi di più opere, anche da realizzare da diversi punti di prelievo, deve presentare un’unica domanda per l’utilizzo di acque superficiali o sotterranee, se finalizzata all’approvvigionamento di un’unica unità immobiliare o aziendale, ovvero di un unico impianto o di una medesima rete.
4. La concessione viene rilasciata al richiedente e non è cedibile, in assenza di autorizzazione dell’autorità competente, ad altri soggetti.
Art. 9
(Verifiche preliminari)
1. L’ufficio istruttore verifica, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la conformità della stessa e della documentazione tecnica ad essa allegata a quanto previsto all’articolo 8.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, l’ufficio istruttore procede ai sensi dell’articolo 10.
3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, l’ufficio istruttore rigetta per iscritto e motivatamente la domanda o, se possibile, procede ai sensi dell’articolo 10 fissando in capo al richiedente un termine per fornire le integrazioni necessarie, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non più di trenta giorni. In mancanza delle necessarie integrazioni nel termine, l’ufficio istruttore rigetta motivatamente e per iscritto la domanda entro trenta giorni.
Art. 10
(Comunicazione di avvio del procedimento)
1. La comunicazione di avvio del procedimento è inviata al richiedente in conformità con le vigenti norme in materia di procedimento amministrativo; essa contiene anche l’indicazione del termine massimo per la conclusione del procedimento, in conformità con le norme regolamentari dell’autorità concedente. Qualora esse siano assenti, tale termine viene indicato in diciotto mesi dalla presentazione della domanda; nel caso la derivazione sia soggetta a VIA o a concorrenza, il termine viene indicato in ventiquattro mesi; i termini di cui ai periodi precedenti sono calcolati con esclusione dei periodi in cui il procedimento rimane interrotto.
2. Con la medesima comunicazione l’ufficio istruttore quantifica le somme complessivamente dovute per le spese di istruttoria, di pubblicazione degli atti e di contributo idrografico, ne indica le modalità di pagamento e invita il richiedente a presentare l'attestazione di avvenuto pagamento entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione o nel diverso termine eventualmente fissato in capo al richiedente per fornire le integrazioni necessarie.
3. Il contributo idrografico, per le attività e le funzioni trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002 (Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico) è pari a un ventesimo del canone annuo determinato sulla base dei dati di portata e degli usi previsti dalla domanda ed è comunque non inferiore a 150,00 euro.
4. La mancata presentazione nel termine dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al comma 2 comporta il rigetto della domanda, salvo che, per giustificati motivi oggettivi, l’ufficio istruttore abbia prorogato detto termine, per non più di trenta giorni.
5. Nel caso di domanda di concessione di grande derivazione, l’ufficio istruttore invia copia della stessa e della relativa documentazione tecnica all’ufficio competente in ordine al rilascio del provvedimento finale di concessione o di diniego.
6. I termini di cui al comma 1 sono sospesi nei casi in cui siano pendenti termini per adempimenti a carico del richiedente.
Art. 11
(Pubblicazione)
1. Ricevuta l'attestazione di avvenuto pagamento di cui all’art. 10, comma 2, l’ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), contenente:
a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;
b) i dati principali della derivazione: luogo di presa, portate da derivarsi, volume di prelievo ed uso dell’acqua, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici derivati, luoghi e corpi idrici interessati dalla restituzione, e, nei casi di domande di concessioni ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media;
c) l’ufficio istruttore e l’ufficio competente per il provvedimento finale;
d) il termine di cui al comma 3;
e) il termine di cui all’art. 12, comma 1, con indicazione delle modalità di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica.
2. L’avviso di cui al comma 1è comunicato, in caso di domanda riguardante acque sotterranee, al proprietario del fondo interessato ove diverso dal richiedente, ed è in ogni caso pubblicato nel sito telematico della provincia, in apposito spazio riservato alle domande di concessione, e trasmesso, unitamente ad una copia degli atti progettuali, ai comuni il cui territorio sia interessato affinché provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione nei rispettivi albi pretori per quindici giorni consecutivi.
3. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1.
4. Le domande di cui al comma 3 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata.
5. L'ufficio istruttore, ove il progetto sia soggetto a procedura di verifica, prima di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 12, acquisisce le risultanze della verifica dalla autorità competente sull'esclusione o assoggettamento alla procedura di VIA, effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) o di eventuali modalità operative approvate dalla Giunta regionale.
Art. 12
(Osservazioni, opposizioni e pareri)
1. Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica e, entro trenta giorni dal decorso dell’ultimo fra i termini di cui all’articolo 11, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
2. Trascorsi i termini di cui all’articolo 11, l’ufficio istruttore richiede ai soggetti indicati al comma 4 i relativi pareri di competenza, in conformità con le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e fissa altresì data, ora e luogo della visita di istruttoria, se necessaria.
3. L’ufficio istruttore, in alternativa alla richiesta di parere di cui al comma precedente, può indire tra gli stessi soggetti una conferenza dei servizi per l’acquisizione dei relativi pareri, in conformità delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, fissando nella convocazione data, ora e luogo della visita locale di istruttoria, se necessaria, che potrà anche essere contestuale alla conferenza stessa.
4. In entrambi i casi disciplinati ai commi 2 e 3, vengono inviati ai soggetti interessati copia della domanda e delle eventuali domande concorrenti, unitamente alla documentazione necessaria; i soggetti da considerare per l’acquisizione dei pareri sono i seguenti:
a) autorità di bacino competente, per la valutazione circa la compatibilità con l’equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
b) comuni il cui territorio sia interessato dalle opere di derivazione, per una valutazione circa la compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) comando militare competente per territorio, per la valutazione circa la compatibilità con eventuali limitazioni stabilite ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari);
d) autorità idraulica competente sul tratto d’alveo interessato dalla derivazione richiesta, per la valutazione circa la compatibilità idraulica e per il rilascio del relativo nulla-osta, ai sensi dell’articolo 93 e seguenti del r.d. 523/1904;
e) provincia confinante, per il caso di derivazioni interprovinciali, per un parere in merito all’eventuale rilascio di concessione;
f) autorità competente in materia di sicurezza delle dighe, per il caso in cui la concessione comporti la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e di bacini di accumulo ovvero modifiche o comunque interventi con ripercussioni su opere già esistenti;
g) azienda sanitaria locale territorialmente competente, per il caso in cui la concessione riguardi, anche solo parzialmente, acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 31/2001;
h) autorità d’ambito, per il caso in cui la concessione riguardi acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
i) ente gestore dell' area protetta interessata, per il caso in cui le opere di derivazione ricadano nel territorio di una delle aree protette individuate dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali o europee (Rete Natura 2000), per il nulla-osta e i pareri previsti;
j) consorzi di bonifica di cui all’articolo 4 della l.r. 7/2003 o strutture consortili di bonifica, irrigazione e/o miglioramento fondiario di cui al comma 3 dell' articolo 4 già operanti nel comprensorio interessato, per il caso di derivazione ad uso irriguo, per la valutazione circa la possibilità di soddisfacimento della richiesta d’acqua attraverso le strutture esistenti;
k) enti concessionari della regolazione dei grandi laghi prealpini nei casi previsti dai relativi statuti;
l) autorità mineraria competente, per il caso di acque sotterranee reperite a profondità superiori ai 30 metri.
5. Della data, ora e luogo della visita locale di istruttoria è data comunicazione al richiedente e al proprietario del terreno o dei terreni interessati, se diversi dal richiedente; dell’indizione della conferenza dei servizi è data comunicazione al richiedente.
6. Nel caso in cui la conferenza di servizi abbia rilevanza anche ai fini della VIA, ai sensi dell’articolo 24, la riunione conclusiva si tiene entro i termini previsti dalla normativa per l'effettuazione della procedura di VIA.
Art. 13
(Conclusione dell’istruttoria e relazione finale)
1. Esauriti gli adempimenti di cui all’articolo 12, l’ufficio istruttore conclude l’istruttoria emettendo relazione dettagliata, contenente in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine a:
a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla specie di derivazione progettata;
b) opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi;
c) cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) atti e interventi dei terzi presentati nel corso dell’istruttoria, eventuali controdeduzioni dell’istante e tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) canoni e sovracanoni da richiedere, con l’indicazione dei relativi calcoli;
g) domanda da preferire, in caso di concorrenza. Per le grandi derivazioni la relazione contiene il confronto tra le caratteristiche delle domande concorrenti evidenziando per ciascuna di esse aspetti favorevoli e contrari in relazione al perseguimento di uno speciale o generale prevalente interesse pubblico anche in relazione agli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di uso e tutela della risorsa idrica.
2. In caso di domanda di concessione riguardante una grande derivazione, l’ufficio istruttore, emessa la relazione d’istruttoria la invia, unitamente alla documentazione riguardante l’istruttoria, alla struttura regionale competente per il provvedimento finale.
3. Le province, per le decisioni in merito alle domande di piccole derivazioni sulle quali siano state presentate osservazioni e/o opposizioni o che risultino concorrenti con altre, possono avvalersi del parere di organi consultivi tecnico-amministrativi dalle stesse costituiti. In tal caso il parere deve essere acquisito nel termine perentorio di sessanta giorni dall’emissione della relazione.
4. Per le grandi derivazioni, la struttura regionale competente per il provvedimento finale può avvalersi del parere del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme che lo disciplinano.
CAPO III
FASE DECISORIA
Art. 14
(Criteri per il rilascio di concessione)
1. Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Per i corsi d’acqua superficiali:
a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
3. Per le acque sotterranee, in base alle classificazioni e individuazioni contenute negli strumenti di pianificazione previsti dal d.lgs. 152/1999 e dalla l.r. 26/2003:
a) in caso di aree a scarsa potenzialità idrica è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e valutata l’eventuale triplicazione del canone, in presenza di piano d’ambito che preveda l’utilizzo potabile delle risorse interessate;
b) in caso di aree soggette ad un impatto antropico significativo con notevole incidenza sulla disponibilitàè prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e valutata l’eventuale limitazione delle portate richieste, nell’ipotesi di una evoluzione negativa dei livelli piezometrici degli acquiferi;
c) in caso di acquifero protetto all’interno delle macroaree di riserva sono ammessi gli usi diversi dal potabile solo in assenza di fonti alternative e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell’articolo 23, comma 3, punto 2, del d.lgs. 152/1999, è applicata la triplicazione del canone;
d) in caso di acquifero protetto all’interno delle aree di riserva ottimale sono ammessi gli usi non pregiati solo in assenza di fonti alternative e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell’articolo 23, comma 3, punto 2, del d.lgs. 152/1999, è applicata la triplicazione del canone e prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione;
e) in caso di aree di riserva integrativa sono ammessi gli usi non pregiati solo in assenza di fonti alternative ed è prevista una limitazione a cinque anni della durata della concessione e, trattandosi di risorsa qualificata ai sensi dell’articolo 23, comma 3, punto 2, del d.lgs. 152/1999, è valutata l’eventuale triplicazione del canone.
4. In caso di derivazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si tiene conto della perimetrazione delle zone di rispetto previste dall’articolo 21 del d.lgs. 152/1999. L’individuazione delle zone di rispetto avviene sulla base di indicazioni tecniche definite dalla Giunta regionale e deve essere effettuata dai comuni su proposta dell’ATO. Il richiedente dovrà allegare alla documentazione attestante le caratteristiche dell'opera di derivazione, anche il provvedimento comunale di adozione della variante urbanistica di perimetrazione delle zone di rispetto, nel caso di protezione "statica", o le modalità di gestione, nel caso di protezione "dinamica". Il provvedimento di concessione darà atto della perimetrazione delle zone di rispetto o delle modalità di gestione adottate. In caso di acque sotterranee, sino a nuovi provvedimenti, si applicano le deliberazioni della Giunta regionale n. VI/15137 del 27 giugno 1996 e n. VII/12693 del 10 aprile 2003.
5. L’autorità concedente si attiene altresì ai seguenti criteri:
a) l’uso potabile è prioritario rispetto agli altri usi; fra questi, in caso di scarsità della risorsa, è prioritario l’uso irriguo;
b) le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità necessaria alla coltura stessa, anche indicando specifiche modalità d’irrigazione, e sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio;
c) i volumi d’acqua concessi sono commisurati ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto dell’eventuale possibilità per quest’ultimo di usufruire di pubblici servizi di acquedotto o delle reti irrigue o industriali già operanti sul territorio, evitando ogni spreco e destinando in via preferenziale le risorse qualificate all’uso potabile;
d) si valuta se siano effettivamente messe in atto le possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
e) in caso di domande per uso potabile il rilascio di concessione è subordinato alla compatibilità con le dotazioni idriche acquedottistiche previste dal piano d’ambito;
f) nel caso si utilizzino risorse qualificate per usi diversi dal consumo umano si applica la triplicazione del canone demaniale e della relativa addizionale.
6. Nel caso di concessioni reciprocamente interferenti per sovrapposizione od intercettazione dei flussi naturalmente defluenti, nel rispetto del principio giuridico della temporalità della data di ciascuna concessione, l’atto di concessione enuncerà, in modo esplicito ed inequivoco, le prescrizioni strutturali e gestionali sostanziali che ogni concessionario dovrà seguire, perché sia mantenuta la gerarchia di priorità fissata nel comma 1, in caso di temporanea scarsità della risorsa.
7. Ai fini dell’assunzione del provvedimento decisorio e della preferenza da attribuire nel caso di domande concorrenti, si applicano altresì i criteri di cui all’articolo 9, commi 1 bis, 2, 3 e 5 del r.d. 1775/1933. A parità di condizioni, è preferita la domanda del richiedente che dispone di un sistema di gestione ambientale certificato e che ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.
Art. 15
(Deflusso minimo vitale (DMV))
1. Per i corsi d’acqua superficiali, soprattutto ai fini del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione previsti per il corpo idrico interessato dalla derivazione dalla pianificazione di settore vigente, è garantito il DMV, così come determinato per ciascuna sezione del corso d’acqua dalla pianificazione di settore e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione del provvedimento.
2. In relazione alla necessità di adeguare il DMV, in considerazione dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, dell'evoluzione dell'impatto antropico, dell'attuazione delle misure previste dalla pianificazione di settore, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per la tutela e valorizzazione del corpo idrico oggetto della derivazione, di specifiche sperimentazioni e verifiche sull’efficacia dei rilasci, nei disciplinari di concessione è prevista la facoltà dell’autorità concedente di revisionare ogni sei anni il valore del DMV e di modificare in conseguenza il canone in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte.
3. Qualora la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV, essa è totalmente rilasciata; nel caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, il concessionario garantisce comunque a valle dell’opera di presa una portata minima pari al DMV.
4. A valle del punto di rilascio il concessionario installa appositi sistemi di misura del valore del DMV, consistenti in misuratori di portata o in sistemi semplificati secondo le prescrizioni impartite dall’autorità concedente in sede di rilascio della concessione ovvero di adeguamento della medesima al DMV; sono escluse dall’obbligo di installazione le derivazioni aventi portata inferiore al 5% del DMV calcolato per la sezione del corpo idrico derivato in corrispondenza della presa.
5. Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all’autorità concedente l’accesso ai luoghi e a supportarne l’attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del valore del DMV a valle delle opere di derivazione.
6. Il concessionario deve installare in prossimità dell’opera di derivazione un apposito cartello con una sintesi delle indicazioni di cui all’art. 8, comma 1, nonché del DMV.
7. Il mancato rilascio del DMV, anche nelle more del rilascio della concessione, costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 37.
Art. 16
(Restituzione delle acque e manutenzione delle opere di presa)
1. Nel disciplinare di concessione sono fissate la quantità e, ove tecnicamente possibile, le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita, definite secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale di settore.
2. Con riferimento alle acque restituite dopo essere state utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, le autorità concedenti prescrivono che le stesse, abbiano caratteristiche tali da non indurre modificazioni dei parametri chimico-fisici del corpo idrico naturale ricettore che possano compromettere il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione regionale di settore.
3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente sono realizzate e gestite in modo tale da non determinare:
a) repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione d’immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate;
b) fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d’acqua interessato.
4. Le restituzioni di acqua proveniente da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica con bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, salvo che le variazioni di portata non siano dannose per l’ambiente idrico e risultino compatibili con le legittime utilizzazioni di valle.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 può essere incluso nel disciplinare di concessione uno specifico protocollo di gestione delle restituzioni.
6. Il materiale depositato da corsi d’acqua naturali nei dissabbiatori e sedimentatori, connessi con le opere di presa realizzate mediante traverse, può essere reimmesso nel corso d’acqua alimentatore a condizione che ciò avvenga in modo tale da non arrecare alterazioni all’ecosistema del corpo idrico, secondo indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 17
(Impossibilità di rilascio della concessione)
1. L’autorità competente per la concessione rigetta la domanda, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 14, 15 e 16 e nel caso di giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 24.
2. In particolare l’autorità competente rigetta la domanda quando:
a) risulti incompatibile con la pianificazione regionale per le acque superficiali e sotterranee ovvero in contrasto con espliciti ed inderogabili divieti previsti dalla pianificazione territoriale;
b) le opere risultino incompatibili con l’assetto idraulico del corso d'acqua;
c) sussista l’effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
d) non sia stata fornita, nel caso di captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, la documentazione del provvedimento di variante urbanistica relativa alla perimetrazione dell’area di salvaguardia e delle modalità di gestione, nel caso di protezione "dinamica" della captazione;
e) non siano previsti impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
f) vi sia contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi, fermo restando quanto disposto all’articolo 28.
Art. 18
(Disciplinare regolante le condizioni della concessione)
1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che forma parte integrante del provvedimento di concessione.
2. Il disciplinare contiene:
a) l’uso per il quale la concessione è rilasciata;
b) la quantità d’acqua da derivare, di cui è indicata la portata massima e media, nonché il volume di prelievo;
c) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d’esercizio temporalmente predeterminate;
d) nel caso di derivazione ad uso idroelettrico, il salto in base al quale è determinata la potenza nominale media soggetta a canone;
e) il modo e le condizioni di raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione o scarico dell'acqua;
f) le portate da rilasciare a valle dell’opera di presa per garantire il DMV e le soluzioni tecniche adottate per attuare tale rilascio;
g) l’obbligo di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d’acqua derivati indicati con direttiva di Giunta ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 152/1999. Fanno eccezione le utenze, come quelle al servizio di impianti antincendio, per le quali ciò potrebbe rappresentare un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi è previsto l’obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso;
h) nel caso di derivazioni di acque sotterranee, l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte dell’autorità concedente ovvero dei soggetti preposti ai controlli;
i) nel caso di uso irriguo, la superficie fondiaria cui l’acqua è destinata;
j) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei terzi;
k) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) l’espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative all’esecuzione di lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare l’alveo, il bacino, nonché beni o infrastrutture limitrofe e in generale l’ambiente naturale;
m) qualora le opere di presa pregiudichino la continuità ecologica del corso d’acqua, sono interamente a carico del concessionario gli interventi o le opere necessarie a garantire il corretto passaggio dell’ittiofauna;
n) per le derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanoni;
o) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
p) l’espresso richiamo dell’articolo 39 ai fini della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione;
q) i dati elencati nell’articolo 8, comma 1, lettere a) o b);
r) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
s) l’obbligo di collocazione di un cartello di identificazione della concessione, in prossimità dell’opera di presa;
t) l’espresso richiamo dell’articolo 19, comma 7;
u) i disegni delle opere di presa indicanti tutti gli organi di derivazione, adduzione e scarico, nonché lo spazio delle luci di scarico di eccesso di portata durante il normale funzionamento della derivazione e la scala metrica di livello da apporre sull’opera di scarico indicante la portata di scarico corrispondente.
Art. 19
(Conclusione del procedimento e provvedimento finale)
1. L’autorità concedente procede al rilascio o al diniego di concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Successivamente alla trasmissione degli atti, nel caso di cui all’articolo 13, comma 2, ovvero, nei restanti casi, alla conclusione della relazione finale d’istruttoria o all’acquisizione dell’eventuale parere dell’organo tecnico consultivo, l’autorità concedente, ove non si debba provvedere al rilascio della concessione, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, in conformità con le procedure previste nelle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.
3. Nel caso in cui si debba rilasciare la concessione, l’autorità concedente invia al richiedente una comunicazione di accoglimento della domanda, subordinato all’accettazione del disciplinare, inviato contestualmente alla predetta comunicazione; entro il termine stabilito dall’autorità concedente, il richiedente sottoscrive il disciplinare.
4. Prima della sottoscrizione di cui al comma 3, il richiedente provvede altresì, secondo le modalità operative indicate dalla Direzione regionale competente:
a) al versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un’annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione;
b) al saldo delle residue spese d’istruttoria, tenuto conto degli importi già versati;
c) al saldo di eventuali canoni arretrati e al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità successiva alla concessione;
d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a 30 kW, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacità tecnico-finanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% del costo di realizzazione dell’impianto, a seconda dell’importanza dell’intervento; tale fideiussione è svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.
5. Gli adempimenti di cui al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l’emissione del provvedimento finale di concessione, che, ove non contestuale alla sottoscrizione del disciplinare, ha luogo entro i cinque giorni successivi; con il provvedimento sono respinte le eventuali domande concorrenti.
6. Il provvedimento finale di concessione è consegnato o trasmesso con raccomandata a.r. al concessionario e ai titolari delle domande concorrenti respinte ed è pubblicato sul BURL ed inserito nel sito telematico della provincia, ove questa risulti essere l’autorità concedente.
7. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell’acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell’autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell’equilibrio idrico e idrologico del territorio.
8. La concessione specifica altresì che il canone, il cui importo è aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, è comunque dovuto anche se l’utente non voglia o non possa fare uso in tutto od in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’articolo 36.
9. L’autorità concedente provvede alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario e all’aggiornamento del catasto utenze idriche.
10. Nel caso in cui il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provveda ai sensi dei commi 3 e 4, l’autorità concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalità di cui al comma 2.
11. Qualora la domanda rigettata ai sensi del comma 10 sia stata istruita in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l’autorità concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l’accoglimento della seconda e procede a norma dei commi da 3 a 10.
Art. 20
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei limiti massimi stabiliti, per ciascuna tipologia d’uso, dall’articolo 21 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.
2. Per le infrastrutture acquedottistiche e per gli impianti industriali, la durata è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e di quanto previsto dai piani d’ambito.
Art. 21
(Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze)
1. Ottenuta la concessione il titolare presenta all’autorità concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare, compilato secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Direzione regionale competente. L’autorità concedente, verificata la regolarità e conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza L’approvazione del progetto esecutivo costituisce l’autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.
2. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1è effettuata dall’autorità concedente ai sensi e secondo le procedure dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
3. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, soggetti alle disposizioni statali o regionali in materia, l’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell'autorità competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni.
4. Il concessionario dà preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'autorità concedente, che può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
5. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'autorità concedente un certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
6. Per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 kW, il certificato di cui al comma 5è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l’altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l’autorità concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall’ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore ovvero, ove necessario, una commissione di collaudo in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all’autorità concedente entro centoventi giorni dall’affidamento dell’incarico.
7. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti, l’autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d’atto delle caratteristiche definitive della derivazione così come documentate dal certificato di conformità o dal certificato di collaudo.
8. Per le derivazioni di cui al comma 6, nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di conformità secondo quanto previsto al comma 5, può autorizzare, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo.
9. Salvo quanto disposto dal comma 7, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformità.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle concessioni riguardanti acque sotterranee reperite mediante la costruzione di pozzi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE
Art. 22
(Autorizzazione alla perforazione di pozzi)
1. Nei casi di domande di concessione di acque sotterranee reperite mediante la costruzione di pozzi, l’ufficio istruttore, una volta conclusa la conferenza di servizi di cui all’articolo 12, ove non vi siano domande concorrenti, procede all’autorizzazione dei lavori di escavazione del pozzo o dei pozzi indicati nella domanda di concessione secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile e alle falde captabili;
c) le modalità e la tipologia di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;
d) l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori di perforazione e i dati identificativi dell’impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori;
e) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore ad un anno, con possibilità di proroga, su motivata istanza del richiedente, per ulteriori sei mesi;
f) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;
g) le cautele da adottarsi per prevenire inquinamenti delle falde;
h) l’eventuale obbligo di installazione di piezometri, contalitri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
i) l’obbligo di inviare, per i pozzi che superano i 30 metri di profondità, la comunicazione di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale), all’A.P.A.T. (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) – Servizio Geologico Nazionale.
3. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa o per inosservanza degli obblighi stabiliti con il provvedimento di autorizzazione ovvero nei casi in cui ciò sia reso necessario per la tutela del pubblico interesse.
4. Ai fini della conclusione del procedimento di concessione il richiedente trasmette all’ufficio istruttore entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione una relazione finale secondo le modalità tecniche stabilite dalla Direzione regionale competente.
5. Qualora la perforazione sia finalizzata ad un uso temporaneo, non superiore ad un anno, delle acque rinvenute o all’installazione di sonde geotermiche, il procedimento autorizzativo è regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del presente regolamento; in tali casi l’utilizzo delle acque è subordinato al rilascio di una licenza d’uso, secondo la disciplina di cui all' articolo 32, con l’esclusione dei termini temporali di durata della licenza, ed al pagamento del relativo canone annuo.(4)
Art. 23
(Conclusione del procedimento di concessione)
1. Ricevuta la relazione di cui all’articolo 22, comma 4, l’ufficio istruttore redige dettagliata relazione contenente le indicazioni di cui all’articolo 13, comma 1, e provvede agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.
2. Si applicano altresì gli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20.
CAPO V
ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI E PROCEDURE CONNESSE ALLE CONCESSIONI D’ACQUA PUBBLICA
Art. 24
(Domande di concessione soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione d'incidenza (VIC))
1. Ove la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento, da effettuarsi a cura del proponente.
2. Contestualmente alla pubblicazione sul BURL della domanda di concessione di cui all'art. 11, con validità anche ai fini della procedura di VIA, il richiedente provvede a:
a) depositare presso l’autorità competente in materia di VIA richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata dalla documentazione progettuale e tecnica richiesta ai fini dell'effettuazione della procedura di VIA, integrata dagli elementi necessari per effettuare la valutazione d’incidenza nel caso di interventi che interessano siti ricadenti nella Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZPS), individuati in attuazione delle direttive n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni;
b) depositare presso gli Enti territoriali interessati dall'intervento (provincia, comune, comunità montana, ente parco) la documentazione progettuale e tecnica, dandone comunicazione, per conoscenza, anche all'ufficio istruttore;
c) pubblicare su un quotidiano a diffusione provinciale l'avviso di avvenuto deposito della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale.
3. L’autorità competente in materia di VIA, effettuati gli accertamenti istruttori di propria competenza, concorda con l’ufficio istruttore la fissazione e la composizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12, che ha rilevanza anche ai fini della procedura VIA.
4. In tale caso, alla conferenza di servizi intervengono anche l’autorità competente in materia di VIA e sono invitati i rappresentanti degli enti indicati dalla stessa, compresi i necessari apporti specialistici previsti per le determinazioni inerenti la VIC nel caso di opere ricadenti nei siti di Rete Natura 2000, ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
5. Conclusa la conferenza di servizi, prima della relazione finale di istruttoria ai sensi dell’articolo 13, comma 1, l’autorità competente in materia di VIA comunica all’ufficio istruttore la propria determinazione in ordine alla VIA, che considera anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi sugli habitat e sulle specie.
6. Ove la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di cui all'art. 10, indica al richiedente la necessità di attivare presso l’autorità competente la procedura VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potrà concludere l'istruttoria di cui all'art. 13 solo a seguito della positiva pronuncia di compatibilità ambientale.
7. Nel caso la procedura di VIA dia esito negativo, l’ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione ai sensi dell’articolo 17.
Art. 25
(Varianti)
1. Qualora il concessionario d’acqua pubblica intenda variare le opere o le condizioni d’esercizio della derivazione, presenta domanda all’ufficio istruttore competente.
2. La domanda è presentata e istruita secondo la disciplina stabilita per le ordinarie domande di nuove concessioni nel caso comporti:
a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione o della loro ubicazione;
b) una diversa destinazione d’uso della risorsa, ovvero un nuovo utilizzo della risorsa che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque restituite;
c) un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell’interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d’acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.
3. Le varianti non riconducibili alle ipotesi di cui al comma 2 sono considerate varianti non sostanziali e sono istruite secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 26. La domanda contiene i dati identificativi della concessione, i dati elencati dall’articolo 8, comma 1, ove non già contenuti nel disciplinare o nel provvedimento amministrativo in vigore, ed avere allegata una relazione descrittiva delle modifiche che s’intendono apportare e delle motivazioni ad esse sottese.
4. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d’acqua, ovvero per meglio rendere compatibile con l’ambiente la derivazione, anche in accoglimento di modificazioni chieste in sede di istruttoria da soggetti e istituzioni preposti alla tutela paesistico-ambientale o di adeguamenti o compensazioni emersi in sede di procedura di VIA, ovvero ancora per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti o assicurare la restituzione dell’acqua a quota utile per l’irrigazione, l’autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti anche in modo sostanziale, sottoponendo, ove necessario, le domande così modificate alla procedura semplificata.
Art. 26
(Procedura semplificata di assentimento delle varianti non sostanziali)
1. L’ufficio istruttore provvede, dopo il ricevimento della domanda, alla pubblicazione della stessa mediante avviso sul BURL e inserimento nel sito telematico di cui all’articolo 11.
2. Ove necessario, l’ufficio istruttore invia copia della domanda agli enti indicati dall'art. 12, comma 2, ai fini dell'acquisizione dei relativi nulla osta o pareri.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i terzi interessati possono presentare opposizioni e deduzioni scritte.
4. Qualora, alla luce degli scritti presentati, l’ufficio istruttore ritenga necessaria l’integrazione da parte dell’istante di ulteriori elementi di valutazione anche di natura documentale, li richiede mediante comunicazione a quest’ultimo, concedendogli un termine.
5. Decorso il termine di cui al comma 3 o di cui al comma 4, ovvero acquisite, ove successive, le eventuali determinazioni di cui al comma 2, l’ufficio istruttore provvede all’assunzione del provvedimento di accoglimento o di diniego della variante ovvero, qualora si tratti di variante a una grande derivazione, alla remissione degli atti, comprensivi di relazione sull’istruttoria, alla competente struttura della Regione, che provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
6. Ai fini dell’emissione dei provvedimenti di cui al comma 5, l’ufficio istruttore provvede agli adempimenti istruttori ritenuti opportuni in relazione al caso di specie, ivi compreso in via discrezionale il sopralluogo dei luoghi interessati dalla derivazione.
7. L’accoglimento di una domanda di variante non comporta modifica della scadenza originaria della concessione.
8. Le procedure di cui al presente articolo costituiscono anche attuazione dell’articolo 27 della legge 36/1994 relative agli usi delle acque irrigue e di bonifica al fine di armonizzare i termini procedimentali ivi previsti con quelli della disciplina in materia di usi delle acque, fatta salva la necessità di provvedere ai sensi del presente regolamento all’assentimento delle varianti introdotte. In ogni caso l’utente non può attuare la variazione richiesta senza l’autorizzazione dell’autorità concedente e previo pagamento dei relativi canoni demaniali.
Art. 27
(Interventi di manutenzione straordinaria)
1. Non possono essere eseguite senza previa autorizzazione da parte dell’ufficio istruttore, le opere e gli atti elencati all’articolo 217 del r.d. 1775/1933 e gli altri interventi di manutenzione straordinaria che non incidono in alcun modo sulla consistenza e sulla sagoma delle opere di derivazione e che non modificano gli elementi contenuti nel disciplinare di concessione e/o nel progetto esecutivo approvato e collaudato ovvero le condizioni d’esercizio della concessione. In relazione alla complessità degli interventi previsti, al fine di integrare le azioni dei diversi soggetti coinvolti e semplificare l’iter autorizzativo dei lavori previsti, l’ufficio istruttore può convocare una conferenza di servizi.
2. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell’uso della forza motrice, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria che possono comportare temporanee limitazioni dell’operatività ("fuori servizio") delle opere di derivazione o di scarico, sono previamente comunicati all’autorità concedente.
3. Per l’applicazione dei commi 1 e 2, il concessionario proponente gli interventi trasmette all’autorità concedente, con un congruo anticipo rispetto al periodo previsto per l’attuazione dei lavori, una relazione tecnica supportata da disegni di consistenza, commisurata all’entità degli interventi proposti.
Art. 28
(Sottensioni)
1. Quando una domanda di concessione per un’importante utilizzazione d’acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni già legittimamente costituite o concesse, si rilascia la nuova concessione qualora essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico.
2. La nuova concessione non può essere rilasciata qualora l’ufficio istruttore non abbia provveduto a sentire in via preliminare il titolare dell’utenza sottesa.
3. Nei casi previsti al comma 1 il concessionario fornisce agli utenti preesistenti, per tutta la durata dell’originaria concessione, una corrispondente quantità di acqua ovvero, nel caso di sottensione di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata.
4. Il nuovo concessionario provvede a proprie cure e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
5. Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo concessionario un importo pari al canone di concessione e alla relativa addizionale regionale, che avrebbero dovuto versare in favore della Regione.
6. Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova concessione.
7. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il nuovo concessionario non è tenuto alla fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest’ultima in base alle norme in materia di espropriazioni.
8. La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 7, è attribuita in via esclusiva all’autorità concedente e non al nuovo concessionario.
Art. 29
(Concessioni su opere preesistenti afferenti ad altre concessioni)
1. Quando ai fini dell’esercizio di una nuova concessione, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, sia necessario avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze già costituite, l’autorità concedente procede al rilascio della nuova concessione indicando nel provvedimento finale e nel disciplinare le cautele e gli obblighi imposti ai fini della coesistenza con le utenze già in esercizio, anche ai fini della corretta gestione e manutenzione delle opere di derivazione, nonché l’eventuale compenso che il nuovo concessionario deve corrispondere ai titolari di queste ultime.
Art. 30
(Rinnovo della concessione)
1. Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d’acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l’applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).
2. Il concessionario d’acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l’utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
3. La domanda presentata quando manchino più di due anni alla scadenza è irricevibile e non può essere esaminata nel merito. In tale caso l’ufficio istruttore restituisce a mezzo del servizio postale la domanda e la documentazione allegata, con spese a carico del destinatario. La domanda di rinnovo presentata quando manchino meno di sei mesi alla scadenza è inammissibile ed è rigettata con provvedimento dell’ufficio istruttore. In tal caso l’utenza non può essere proseguita oltre la scadenza prevista e trovano applicazione gli articoli 35, comma 1, lettera a) e 39.
4. La concessione è rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e ad essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico. In ogni caso sono rispettati gli articoli 14, 15 e 16.
5. Con il provvedimento di rinnovo l’autorità concedente impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua e impone l'adeguamento della concessione al rilascio del DMV, ove non già effettuato in attuazione delle disposizioni della pianificazione di settore.
6. Per quanto attiene le concessioni ad uso irriguo, ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo sono oggetto di verifica l’effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate, anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione è negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o del consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.
7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l’ufficio istruttore provvede, non oltre quindici giorni dal decorso del termine di un anno prima dalla data di scadenza della concessione, alla pubblicazione della domanda mediante avviso sul BURL. Il predetto avviso è comunicato al richiedente inserito nel sito telematico dell’autorità concedente e comunicato ai comuni interessati dalla concessione, affinché lo affiggano ai rispettivi albi pretori, in modo che chiunque vi abbia interesse possa presentare memorie ed osservazioni scritte.
8. In ogni caso, l’ufficio istruttore effettua sopralluogo dei luoghi interessati dalla concessione, ai fini della verifica dell’eventuale modificazione del loro stato rispetto alla situazione esistente all’epoca del rilascio e, qualora lo ritenga necessario, anche alla luce delle risultanze del sopralluogo, richiede il parere dei soggetti indicati all’articolo 12.
9. Esauriti gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8, l’ufficio istruttore redige sintetica relazione d’istruttoria con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti ai commi 5, 6 e 7.
10. In caso di grandi derivazioni l’ufficio istruttore rimette gli atti alla competente struttura della Regione ai fini dell’ assunzione del provvedimento finale in ordine al rinnovo.
11. Sia in caso di piccole che di grandi derivazioni il provvedimento che accorda o nega il rinnovo è notificato all’utente almeno dieci giorni prima della data di scadenza della concessione e successivamente pubblicato sul BURL e inserito nel sito telematico dell’autorità concedente.
12. Qualora, ai fini della rispondenza dei criteri valutativi stabiliti ai sensi dei commi 5, 6 e 7, occorra condizionare l’esercizio della concessione a ulteriori prescrizioni, l’ufficio istruttore provvede attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare integrativo.
Art. 31
(Trasferimento di utenza)
1. Le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di passaggio di proprietà del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del r.d. 1775/1933.
2. Per quanto attiene a tutti gli altri usi, non è ammessa la cessione delle utenze, né in tutto né parzialmente, senza il preventivo nulla-osta da rilasciarsi da parte dell’autorità concedente. La richiesta di nulla-osta è presentata, direttamente a quest’ultima a cura del concessionario, illustrando i motivi che determinano la cessione.
3. L’autorità concedente provvede entro trenta giorni dalla richiesta comunicando il relativo provvedimento di nulla-osta ovvero di diniego motivato al concessionario che intende cedere l’utenza.
4. Ottenuto il nulla-osta di cui al comma 3 il concessionario può procedere alla cessione dell’utenza; entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, il nuovo concessionario produce all’autorità concedente il relativo atto traslativo in copia conforme all’originale.
5. L’ufficio competente provvede ad emanare apposito provvedimento attestante l’avvenuto passaggio di utenza, da comunicarsi al nuovo concessionario.
6. Al nuovo concessionario sono applicabili tutte le disposizioni dell’originario decreto di concessione e del relativo disciplinare. Le utenze passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
Art. 32
(Licenze di attingimento)
1. L’autorità concedente può concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde o sugli argini purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la portata dell’acqua attinta non superi i 40 l/s, nonché il volume complessivo annuo non sia superiore ai 300.000 m3;
b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
c) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti, e sia salvaguardato il DMV nel corso d’acqua.
2. In caso di derivazione ad uso piscicolo la licenza può essere concessa anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle stabilite al comma 1, purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c) e la portata non sia superiore ai 10 l/s.
3. La licenza è accordata per una durata non superiore a un anno e può essere rinnovata per un massimo di cinque volte. La licenza può essere revocata in ogni momento, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse.
4. Le domande per il rilascio di licenze di attingimento, per la cui presentazione le province possono fissare annualmente specifici termini, sono corredate da apposita documentazione tecnica, le cui caratteristiche minime sono definite dalla Direzione regionale competente.
Art. 33
(Denunce annuali delle acque derivate e misuratori di portata)
1. Tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche, esclusi i prelievi contemplati all’articolo 4:
a) installano e mantengono in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati;
b) trasmettono alla provincia competente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua derivati e, nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche dell'energia prodotta;
c) se la captazione è a bocca libera, l’ufficio istruttore può scegliere di non imporre l’installazione di un idoneo strumento di misura delle portate, se questa risulta tecnicamente impossibile o troppo onerosa; in questo caso la denuncia delle portate derivate viene stimata sulla base dello studio tecnico – idrogeologico presentato contestualmente alla richiesta di concessione.
2. Per effettuare la denuncia annuale di cui al comma 1, lettera b), la Giunta regionale indica le modalità e i termini per la presentazione e approva altresì le schede e i modelli necessari, contemplando anche la modalità di presentazione mediante supporto informatico. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale indica criteri e norme tecniche per gli strumenti di misura che i concessionari installano presso i punti di prelievo e restituzione delle acque, nonché i protocolli informatici relativi alla trasmissione all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) dei dati di tali misurazioni.
2 bis. Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.(5)
3. Fino a diversa disposizione della Giunta regionale, il termine per la presentazione delle denunce annuali delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua derivati relativi all’anno precedente è fissato al 31 marzo di ogni anno.
4. Tutti i soggetti richiedenti una nuova concessione di derivazione, ovvero in sede di rinnovo, variante della concessione, o di adeguamento della derivazione al rilascio del DMV, installano idonei strumenti per la misura delle portate e dei volumi d’acqua derivati, previa presentazione di idoneo progetto delle opere e degli strumenti necessari ed approvazione da parte dell’autorità concedente, sentita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).
5. L’inadempienza del concessionario in ordine all’installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37.
6. Ai soggetti che violano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono applicate le sanzioni previste dall’art. 54, comma 10-bis, del d. lgs. 152/1999.
7. Le funzioni di controllo e accertamento delle violazioni di cui al comma 6, nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono di competenza della provincia, per quanto concerne le concessioni di piccole derivazioni d’acqua, gli attingimenti, e le concessioni di grandi derivazioni, salvo la competenza della Regione per la sola irrogazione delle sanzioni per le concessioni di grandi derivazioni.
Art. 34
(Disposizioni in ordine alla determinazione del canone di concessione)
1. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato sulla base della portata costante o media annua di concessione [QM, indicata in l/s]. Per l’uso idroelettrico o la produzione di forza motrice il canone è stabilito in base alla potenza nominale media di concessione [PNM, indicata in kW], definita dalla seguente espressione: PNM = QM [l/s]* salto utile/102 Restano salve le disposizioni contenute all’art. 18 della legge 36/1994 circa le modalità per la determinazione del canone delle acque utilizzate ad uso industriale per le quali si adotta come unità di misura il "modulo industriale" corrispondente ad un volume di concessione pari a 3.000.000 m3/anno.
2. Ai fini della determinazione del canone per le derivazioni che vengono utilizzate per l’irrigazione estiva e per l’irrigazione jemale, il dimezzamento del canone compete alle derivazioni soltanto jemali.
3. Per le derivazioni ad uso irriguo, agli effetti del calcolo del canone, si debbono tenere distinti i due quantitativi (costanti o medi) stagionali e si ammette che il canone annuo dovuto per la irrigazione estiva valga anche per la derivazione di un quantitativo di acqua jemale pari a quello estivo, omettendosi perciò il canone jemale quando la derivazione jemale è pari o minore di quella estiva. Nel caso in cui la derivazione jemale è maggiore di quella estiva vi è tuttavia un quantitativo d’acqua non coperto da alcun canone sul quale si applicherà il canone nella misura ridotta stabilita per l’irrigazione jemale.
4. Nel caso la derivazione, da corso d’acqua superficiale o da acque sotterranee, sia ad uso promiscuo, ai fini della determinazione del canone e della durata di concessione si farà riferimento all’uso economicamente prevalente qualora non sia tecnicamente individuabile la portata o il volume destinato ad ognuno dei singoli usi oggetto di concessione. Diversamente, si provvederà a quantificare il canone dovuto per ciascun uso effettuato ed il canone demaniale sarà dato dalla somma dei canoni dovuti per i singoli usi praticati in relazione alle portate o ad i volumi ad essi destinati. Resta fatta salva, per l’uso promiscuo di irrigazione e forza motrice, la disciplina di cui all’art. 36 del r.d. 1775/1933 ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che si tratti di una sola ditta utente ed esercente globale della utilizzazione promiscua e non già che la ditta richiedente risulti dall’accoppiamento, eventualmente artificioso, di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il provvedimento di concessione;
b) che si tratti della stessa acqua prima azionante i meccanismi dell’utenza idroelettrica e poi distribuita per irrigazione e che essa già non competa ad utenti irrigui di valle;
c) che le opere di presa, condotta e distribuzione, formino un sol corpo e non vi sia restituzione dell’acqua di scarico dell’utenza idroelettrica al corso d’acqua pubblico, da quale venga poi ripresa per uso irriguo, ovvero non vi sia un semplice spostamento di presa per consentire l’uso idroelettrico a monte.
5. In ordine all’applicazione della riduzione del 50% del canone prevista all’art. 18, lettere a) e d), della legge 36/1994, ovvero della riduzione prevista per l’uso irriguo all’art. 35, comma 1, del r.d. 1775/1933 si assume quanto segue:
a) per l'uso industriale può essere applicata, limitatamente alla sola quantità d’acqua restituita, nel caso in cui le caratteristiche qualitative delle acque restituite a valle del processo produttivo mantengano le medesime caratteristiche qualitative delle acque prelevate. Ai fini della verifica delle predette caratteristiche qualitative si assumono quali parametri chimico-fisico-batteriologici di riferimento quelli indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del d.lgs 152/1999. Ai fini del confronto delle caratteristiche qualitative a monte ed a valle del processo produttivo i controlli dei parametri dovranno essere effettuati presso il punto di captazione e presso il punto di scarico delle acque immediatamente prima che queste ritornino nel corpo idrico recettore. E’ ammesso, per ogni singolo parametro, uno scarto non superiore al 5% tra il valore rilevato nelle acque prelevate e il valore rilevato nelle acque a valle del processo produttivo immediatamente a monte dell’immissione dello scarico nel corpo idrico recettore;
b) per l'uso irriguo può essere applicata, limitatamente alla sola quota d’acqua restituita, nel caso in cui le caratteristiche qualitative delle acque restituite, sia in corpo idrico superficiale (art. 35, comma 1, del r.d. 1775/1933) sia in falda (art. 18, lett. a della l. 36/1994), rimangano invariate rispetto a quelle delle acque prelevate. Ai fini della verifica delle predette caratteristiche qualitative si assumono quali parametri chimico-fisico-batteriologici di riferimento quelli indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del d.lgs. 152/1999. Ai fini del confronto delle caratteristiche qualitative a monte ed a valle dell’uso irriguo i controlli dei parametri dovranno essere effettuati presso il punto di captazione e:
1) nel caso di restituzione delle colature o dei residui d’acqua in corpo idrico superficiale, presso il punto di scarico delle acque immediatamente prima che queste ritornino nel corpo idrico recettore;
2) nel caso di restituzione in falda, presso punti di monitoraggio all’uopo predisposti che consentano la verifica dello stato qualitativo delle acque percolate nel suolo, nel primo sottosuolo e nella prima falda.
E’ ammesso, per ogni singolo parametro, uno scarto non superiore al 5% tra il valore rilevato nelle acque prelevate e il valore rilevato nelle acque a valle dell’uso effettuato.
6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento la riduzione del 50 % del canone può essere ammessa nelle nuove concessioni e nei rinnovi solo nel caso in cui siano rispettate la condizioni stabilite nel precedente comma 5, lettere a) e b). Nel caso di concessione ad uso industriale con riduzione del canone assentita dall’autorità concedente nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della l. 36/1994 e l’entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, la predetta riduzione manterrà validità oltre la data del 31 dicembre 2007 solamente nel caso in cui il concessionario garantisca il rispetto dei parametri di cui al precedente comma 5, lettera a). Analogamente, la riduzione del canone irriguo nell’accezione di cui all’art. 35, comma 1 del r.d. 1775/1933, se assentita, manterrà validità oltre la data del 31 dicembre 2007 solamente nel caso in cui il concessionario garantisca il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera b). Nel caso in cui il concessionario non riesca a garantire nelle acque restituite il rispetto delle condizioni qualitative indicate al comma 5, a decorrere dall’ 1 gennaio 2008 cesserà la riduzione assentita e, da quella data, il canone dovrà essere versato per intero.
7. Ai fini della verifica periodica del rispetto delle anzidette condizioni la Direzione regionale competente provvede ad indicare le modalità tecniche in base alle quali il concessionario provvede ad effettuare, a propria cura e spese, il monitoraggio delle caratteristiche qualitative delle acque prelevate e restituite, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
8. L’autorità concedente ha facoltà di accordare l’esonero parziale o totale del canone demaniale oltre che nei casi già disciplinati, anche per gli usi della risorsa idrica legati a scopi didattici o ad iniziative connesse alla valorizzazione delle tradizioni e alla diffusione della cultura dell’acqua.
9. Sino all’approvazione di nuovi canoni, ai fini dell’individuazione ed applicazione del canone annuale di concessione i singoli usi definiti all’articolo 3 sono equiparati agli usi indicati all’art. 18 della legge 36/1994, secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato A) del presente regolamento.
10. Il pagamento dell’annuo canone demaniale per l’uso dell’acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione tiene luogo, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del r.d. 523/1904 per l’occupazione di aree e sedimi demaniali del reticolo idrico principale e minore attuate con le opere oggetto di concessione. Nel caso in cui la concessione rilasciata ai sensi del r.d. 1775/1933 non preveda la corresponsione di un annuo canone demaniale ovvero non sia previsto uso dell’acqua è facoltà dell’amministrazione regionale di stabilire un canone annuo minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale sulle opere oggetto di concessione.
CAPO VI
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 35
(Cause di estinzione delle concessioni)
1. Le concessioni d’acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all’articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell’articolo 36;
c) decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37;
d) revoca da parte dell’autorità concedente.
Art. 36
(Rinuncia alla concessione)
1. Il concessionario di acqua pubblica che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’autorità concedente, contenente, oltre ai dati identificativi della concessione, una dichiarazione relativa allo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione.
2. L’autorità concedente invia all’utente comunicazione di presa d’atto della rinuncia, contenente altresì le prescrizioni ai fini della conclusione della concessione e al ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 39. Successivamente alla verifica del ripristino dello stato dei luoghi, l’autorità concedente dichiara, con provvedimento motivato da comunicare al concessionario, l’avvenuta rinuncia alla concessione con conseguente cessazione dell’utenza.
3. L’obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
Art. 37
(Decadenza)
1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:
a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l’acqua concessa;
g) per cessione dell’utenza effettuata senza il nulla osta di cui all’articolo 31, comma 3;
h) per sub-concessione a terzi anche parziale.
2. L’autorità concedente può prorogare i termini di cui alla lettera f) del comma 1, qualora riconosca un giustificato ritardo nell’esecuzione delle opere.
3. La decadenza dalla concessione è dichiarata dall’autorità concedente con provvedimento motivato, da comunicare al concessionario, con puntuale indicazione delle ragioni sottese alla decadenza.
4. La decadenza non può essere dichiarata se non dopo formale contestazione per iscritto al concessionario delle mancanze e inadempienze rilevate a carico di quest’ultimo e contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine da commisurarsi al caso di specie, che non può in ogni caso essere inferiore a dieci e superiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale si procede a norma del comma 3.
5. Nei casi indicati al comma 1, lett. e), la diffida ad adempiere è assunta dalla competente Struttura regionale in materia di tributi e il successivo eventuale provvedimento di decadenza è emanato dall’autorità concedente, a seguito di segnalazione inviata dalla citata Struttura regionale.
6. Nei casi di sub-concessione di cui al comma 1, lett. h), l’autorità concedente procede direttamente alla dichiarazione di decadenza.
Art. 38
(Revoca)
1. La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell’autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.
Art. 39
(Opere della derivazione alla cessazione dell’ utenza)
1. Fatto salvo quanto disposto per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico dall’articolo 12, d. lgs. 79/1999, con il verificarsi dell’estinzione di concessione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del r.d. 1775/1933 in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.
2. Ai fini della concreta applicazione delle disposizioni statali sopra indicate, l’estinzione della concessione è comunicata da parte dell’autorità concedente, unitamente a copia del decreto di concessione e relativo disciplinare, all’ufficio dell’Agenzia del Demanio competente per territorio.
3. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario deve provvedere alla chiusura dell’opera e al ripristino dei luoghi; ove si ritenga di non dover imporre il ripristino dello stato dei luoghi, sono prescritte da parte dell’autorità concedente misure idonee ad impedire l’inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario, ripristinando, ove necessario, le originarie condizioni di separazione delle falde.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 40
(Norme disapplicate)
1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 22, della l.r. 26/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di acque pubbliche incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Sono fatte salve, tenuto conto delle competenze amministrative risultanti dal d.lgs. 112/1998 e dalla l.r. 26/2003, le disposizioni di cui ai Capi II e III del Titolo I, r.d. 1775/1933.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano altresì di avere efficacia le deliberazioni di Giunta regionale:
a) n. 22052 del 13 maggio 1992;
b) n. 05666 del 5 dicembre 1995;
c) n. 42446 del 12 aprile 1999;
d) n. 47582 del 29 dicembre 1999, fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 43 e 44 del presente regolamento;
e) n. 2604 del 11 dicembre 2000;
f) n. 3235 del 26 gennaio 2001.
Art. 41
(Disposizioni transitorie generali sui procedimenti di concessione in corso)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, il presente regolamento si applica anche ai procedimenti di concessione di derivazione in corso alla sua entrata in vigore, ferma restando la previgente normativa sulla competenza. Detti procedimenti sono conclusi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli adempimenti istruttori compiuti nei procedimenti di cui al comma 1 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi ove compatibili con il medesimo.
3. In applicazione dei principi di cui ai commi 1 e 2:
a) le domande che, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono state presentate ma non ancora pubblicate, sono fatte oggetto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 11, previa esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10;
b) i procedimenti nei quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, non sia completata la fase di visita locale d’istruttoria proseguono ai sensi dell’articolo 12 e seguenti, fatti salvi pareri, osservazioni ed opposizioni già acquisiti, nonché l’eventuale pronuncia positiva in ordine alla V.I.A.;
c) per i procedimenti nei quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, sia completata la fase di visita locale d’istruttoria, l’ufficio istruttore indice la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 12 soltanto se sia necessario in relazione a eventuali modificazioni naturali e artificiali intervenute sulle condizioni e sullo stato dei luoghi interessati. Se non ha indetto la conferenza di servizi, l’ufficio istruttore, ove accerti che taluno tra gli enti elencati nell’articolo 12 non è stato invitato alla visita locale precedentemente svolta, richiede a detto ente il parere di competenza, ove non abbia già provveduto. Conclusa la conferenza di servizi ovvero acquisiti i pareri richiesti ai sensi del secondo periodo della presente lettera ovvero scaduti i termini per l’espressione di questi ultimi ai sensi dell’articolo 12, commi 6 e 7, l’ufficio istruttore conclude l’istruttoria ed emette la relazione finale ai sensi dell’articolo 13;
d) ove la relazione finale d’istruttoria sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, l’ufficio istruttore procede agli adempimenti istruttori necessari per adeguare la relazione finale a quanto previsto dall’articolo 13;
e) in ogni caso il provvedimento finale è emesso nell’osservanza del capo III del titolo II del presente regolamento e della normativa in materia di V.I.A.
4. Il prelievo della risorsa autorizzato in via provvisoria nell’ambito dei procedimenti di concessione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento può essere proseguito fino alla conclusione del procedimento, fatti salvi gli obblighi e le cautele imposti dall’ufficio istruttore e il potere di revoca dell’autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
Art. 42
(Disposizioni transitorie sui procedimenti di concessione di grandi derivazioni trasferiti ai sensi del d.lgs. n. 112/1998)
1. Nei procedimenti di concessione di grandi derivazioni in corso all’entrata in vigore del presente regolamento, relativi a domande presentate allo Stato e trasferite alla Regione in virtù del d.lgs n. 112/1998, si applica l’articolo 41 e sono fatti salvi gli adempimenti istruttori compiuti secondo il decreto del Direttore generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità 22 dicembre 2003, n. 22723 recante "Direttive alle strutture tecniche regionali per l’istruttoria delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua pubblica".
Art. 43
(Disposizioni transitorie sui procedimenti di regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee rientranti nel campo di applicazione della d.g.r 29 dicembre 1999, n. 6/47582)
1. I procedimenti di regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee, rientranti nel campo di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6/47582 recante "Direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee di cui all’art. 3 comma 3 della legge regionale 10 dicembre 1998 n. 34, art. 28 legge 30 aprile 1999 n. 136, e art. 2 legge 17 agosto 1999 n. 290", sono conclusi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo le procedure semplificate previste dalla predetta d.g.r..
Art. 44
(Disciplina transitoria relativa all’articolo 4)
1. L’articolo 4 non si applica alle utenze già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
2. Le utenze di cui al comma 1 definibili come domestiche in base alla normativa previgente, ma non più rientranti in tale categoria in base all’art. 4, sono regolarizzate dalle province competenti secondo le procedure semplificate previste dalla citata d.g.r 29 dicembre 1999 n. 6/47582, tenuto conto dei dati acquisiti a seguito delle autodenunce di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).
3. Le province, al solo fine della regolarizzazione di cui al comma 2, possono, con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, riaprire per non più di dodici mesi i termini per la presentazione delle autodenunce ed eventualmente stabilire nuove modalità operative.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 21, comma 6, lett. a) della l.r.10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
3. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, nonché dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 del r.r. 2 dicembre 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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