LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001 , N. 6

Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-03;6

Art. 1.
Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000.
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 48 dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 48 bis:
“48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l’acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.”;
b) dopo il comma 52 dell’articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies:
“52 bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella Conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:
a) favorisce l’integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;
b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite;
c) garantisce un’ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.
La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest’ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.

“52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali.

“52 quater. E" costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.p.r. n. 194/1996, al fine di garantire l’efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati.

“52 quinquies La deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione) resta in vigore fino all’approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione della gestione associata previsto al comma 52 bis.”;
c) il comma 86 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“86. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all’IReR(2), ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), per l’effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche.”;
d) la lettera j) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“j) supporto agli enti locali in materia paesistico - ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e l’aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l’aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell’estensione del territorio e della popolazione residente”;
e) dopo il comma 2 dell’articolo 3è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l’elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all’erogazione della spesa.”;
f) il comma 59 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province e ai comuni per le attività rispettivamente autorizzate:
a) le funzioni di vigilanza e controllo;
b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all’articolo 54 del d.lgs 152/1999, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.”;
g) la lettera g) del comma 71 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“g) le funzioni amministrative relative:
1) all’approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alla loro realizzazione ed all’esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti che:
1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed incenerimento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del d.lgs. 22/1997);
1.2) rientrano nelle categorie di cui all’articolo 1, lettera i), del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”);
2) al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’art. 29 del d.lgs. 22/1997;
3) al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili nei casi previsti dall’articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province), così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1995 n. 9 (Modifica dell’art. 32 della l.r. 1 luglio 1993, n. 21“Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province”).”;
h) dopo la lettera o) del comma 71 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere p) e q):
“p) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
q) l’individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione determinano l’importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.”;
i) il comma 73 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:“73. Sono delegate alle province:
a) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d’ambito;
b) l’approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti di cui all’articolo 46 e per quelli che effettuano le operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g) del comma 71 della presente legge.”;
l) dopo il comma 74 dell’articolo 3 è inserito il seguente comma 74 bis:
“74 bis. Resta di competenza della Regione l’istruttoria delle domande alla stessa pervenute, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, fino alla data di approvazione delle direttive tecniche di cui alla lettera p) del comma 71.”;
m) dopo il comma 172 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 172 bis, 172 ter, 172 quater:
“172 bis. Con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r.16/1996è istituito, nell’ambito della direzione generale competente, l’Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità. Sono servizi di pubblica utilità tutti i servizi resi direttamente da soggetti pubblici o privati sulla base di un affidamento da parte di un soggetto pubblico. L’Osservatorio ha le seguenti finalità:
a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi all'utente finale;
b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
c) assicurare il costante monitoraggio dell’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
e) effettuare azioni di informazione permanente.

172 ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità trasmettono, con cadenza semestrale, all’Osservatorio regionale, dati ed informazioni relativi all’attività svolta.

172 quater. L’Osservatorio persegue le sue finalità mediante le seguenti attività:
a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da immettere in un sito telematico;
b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi, tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilità;
c) monitoraggio dell’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) monitoraggio della qualità dei servizi offerti all’utenza;
e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto relative alla gestione dei servizi;
f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze pilota nazionali ed internazionali;
g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di qualità curandone la pubblicazione;
h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze del mercato dei servizi.”;
n) il comma 23 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l’estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della Giunta regionale.”;
o) il comma 28 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“28. I collegi commissariali per l’amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell’entrata in vigore della presente legge.”;
p) il comma 31 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione comportano la decadenza dell’intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell’organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall’avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.”;
q) alla fine del comma 33 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:
“Sono altresì adottati con deliberazione della Giunta regionale i provvedimenti attribuiti all’autorità di Governo dall’articolo 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla l.r. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti di personalità giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione.”;
r) alla fine del comma 38 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:
“La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.”;
s) (3)
t) la lettera d) del comma 58 dell’articolo 4 è soppressa;
u) (4)
v) il comma 59 dell’articolo 4 è sostituito del seguente:
“59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall’articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del Comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.”;
z) (5)
aa) dopo il comma 150 dell’articolo 4 sono introdotti i seguenti commi 150 bis, 150 ter e 150 quater:
“150 bis. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, trasferito alla Regione dall’art. 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112è delegato alle Province.

150 ter. Al fine dell’esercizio della funzione delegata, la Provincia nel cui territorio ha inizio la gara convoca apposita Conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla-osta, intese da parte delle ulteriori Province coinvolte.

150 quater. Del provvedimento è tempestivamente informata l’autorità di pubblica sicurezza.”.
3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) dalle province, dalle comunità montane e dai singoli comuni con una popolazione di almeno 10.000 abitanti che abbiano adottato il regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia provinciale, municipale o della comunità montana”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane”;
c) il comma 3 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“3. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale”;
d) il comma 2 dell’articolo 7è abrogato;
e) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:
“Art. 7 bis (Progetti sperimentali)
“1. Per l’anno 2001, in via sperimentale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della sicurezza, i comuni capoluogo di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalità di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere sulle risorse stanziate sull’esercizio finanziario 2002.”.
4. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis:
“Art. 15 bis (Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni o l’istituzione di un fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modifiche ed integrazioni, avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l’ammontare delle quote del fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale la quale si avvarrà, nell’ipotesi di fondo chiuso immobiliare, di soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) all’istituzione e gestione del fondo medesimo. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono conferiti alla società per azioni o al fondo. Il patrimonio indisponibile è consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.”.
5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni;”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti”.
6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate)(10)è abrogata.
7. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale)(12)è apportata la seguente modifica:(11)
a) il punto 5 del quarto comma dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“5) che l’utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.”.
8. La Regione istituisce il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il Fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il Fondo interviene con la concessione di contributi per l’abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La Giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalità di accesso al Fondo, la intensità dell’aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l’attività del Fondo nonché l’affidamento della gestione del Fondo alla società finanziaria regionale.
9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal Fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilità tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilità ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l’asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonché le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell’opera.
10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il Consiglio regionale provvede, con legge di iniziativa della Giunta regionale, a sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico – amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuali soppressioni negli anni successivi possono essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.
Art. 2.(13)
Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture.
1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche’)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzarne l’uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle Autorità d’ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di bacino nazionali e interregionali.”;
b) il comma 5 dell’articolo 2è sostituito dal seguente:
“5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all’articolo 44 del d.lgs.152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l’altro gli aspetti inerenti:
a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini;
b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;
c) agli usi attuali;
d) alle caratteristiche delle risorse idriche;
e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all’utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;
f ) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;
g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all’uso dell’acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali.”;
c) il comma 6 dell’articolo 2è sostituito dal seguente:
“6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all’Autorità di bacino per l’espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce il parere dell’Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio regionale per l’approvazione.”;
d) dopo il comma 6 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall’articolo 17 della medesima legge. Fino all’approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32‘Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento’).”.
2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
“(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)”;
b) la lettera a) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell’inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;”;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Iniziative)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione:
a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;
b) incentiva l’acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;
c) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a) e b);
d) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l’introduzione dei veicoli suddetti.”;
d) la lettera b) dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili.”;
e) l'articolo 4è abrogato;
f) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 (Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili)
1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 2 nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.
2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli di cui all'articolo 2 e un veicolo con motore a combustione interna.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.
4. La concessione dei contributi è disposta dal dirigente della competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.”;
g) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Art. 6 (Realizzazione di progetti di diffusione)
1. La Giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all’articolo 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale:
a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
b) le quote massime di contribuzione regionale.
3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio o per l’indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale).”.
4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 34 bis è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d"intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).”;
b) dopo l’articolo 34 bis è inserito il seguente articolo 34 ter:
“Art. 34 ter (Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati')
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della l. 13/1989, la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.
2. Hanno diritto ai contributi:
a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
3. Per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla l. 13/1989.
4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 13/1989.”.
5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 1è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:
a) ai soggetti di cui all’articolo 1 che realizzano interventi nel settore dell’approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all’articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;
b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche'), per l’avvio dell’attuazione dei piani d"ambito, previo accordo con le relative Autorità.”.
6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento)
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:
a) ai soggetti di cui all’articolo 1 che realizzano interventi nel settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche'), per l’avvio dell’attuazione dei piani d"ambito, previo accordo con le relative Autorità.”.
7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
“2. La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all’articolo 36, comma 1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:
“2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l’intervento, quando si riferiscono a:
a) opere di competenza della Regione;
b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.”.
8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti)(21)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 17 è abrogato.
9. Il comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 94/1980, introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94‘Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti'), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente Ordine.
12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.
14. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale.
15. Per l’anno 2001 l’ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997, in lire 647.596.400.000 (Euro 334.455.628,61), di cui lire 588.724.000.000 (Euro 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell’importo dei contratti e lire 58.872.400.000 (Euro 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l’aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in lire 56.072.400.000 (Euro 28.958.977,83), ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della legge 472/1999.
16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all’IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.
17. All’avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all’IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità.
1. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 7 dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:
“d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978)(26)è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi)(27), abrogati dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data.
9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.(32)
10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore. (32)
13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l’elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55)(34) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l’elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla l.r. 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della l.r. 10 maggio 1980, n. 56)(35) sono abrogate.
14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l’educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla famiglia)(36) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Obblighi dei consultori pubblici)
1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all’articolo 1 della legge citata.
2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.”;
b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.
Art. 5.(37)
Art. 6.(38)
Art. 7.
Disposizioni finanziarie.
1. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300.000.000 (euro 2.737.221,57) di cui lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per il 2001, lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 di cui:
- lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali per la costituzione dei sistemi informativi sovracomunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a);
- lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo d’incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b);
- lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per il 2001, di parte corrente, per l’istituzione dell’Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m).
2. All’onere complessivo di lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per l’anno 2001, di cui al comma 1, si provvede per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d’investimento" (lire 1.000.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") e per lire 800.000.000 (euro 413.165,52) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.4.2.2.152.9306 "Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
3. All’onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 della dotazione finanziaria dell’UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d’investimento" (lire 1.000.000.000 per il 2002 e lire 1.000.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 "Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali" e lire 500.000.000 per il 2002 e lire 500.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 "Fondo per le infrastrutture e per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni") dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.
4. Per il finanziamento di progetti sperimentali di video-sorveglianza di cui all’articolo 1, comma 3, lettera e), è autorizzata per l’anno 2002 la spesa in capitale di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).
5. All’onere di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70), previsto dal comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l’anno 2002, dell’UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.
6. Per le spese per la costituzione della società per azioni o l’istituzione del fondo chiuso immobiliare di cui all’articolo 1, comma 4, si provvede, per l’anno 2001, con le risorse stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.181 "Amministrazione beni immobili regionali".
7. Per l’istituzione del Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto di cui all’articolo 1, commi 8 e 9, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa lire 300.000.000 (euro 154.937,07).
8. Alle spese di cui al comma 7 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria dell’UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
9. Alle spese per gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi di uso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), si provvede con le risorse stanziate all’UPB 4.10.4.1.3.112 "Iniziative in materia di opere pubbliche" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
10. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
11. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a) si provvede con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" e 4.9.3.4.4.274 "Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
12. Per il finanziamento di programmi ed azioni in materia ambientale di cui all’articolo 3, comma 12, sono autorizzate per l’anno 2001 le spese di parte corrente di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) e di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per investimenti.
13. All’onere complessivo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) previsto nel comma 12, si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.2.2.154.9034 – Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21 locali) per le spese di parte corrente e mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d’investimento" (voce 4.9.5.2.3.155.9650 – Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21) per le spese per investimento, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
14. Per la corresponsione della differenza dell’IVA sui contratti di servizio e di programma per l’esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell’art. 3, comma 16, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 2.800.000.000 (euro 1.446.079,32).
15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante le risorse stanziate sull’UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
16. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in collaborazione con le associazione femminili iscritte all’Albo regionale, di cui all’articolo 4, comma 6, si provvede con le somme appositamente stanziate sull’UPB 2.5.4.3.2.86 "Valorizzazione dell’associazionismo femminile e diffusione della cultura di genere" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
17. Per le spese in materia di assistenza indiretta e di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a dialisi di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, si provvede con le risorse annualmente stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" per l’esercizio finanziario 2001 e seguenti.
18. Per l’acquisto di autoveicoli di soccorso e relative attrezzature sanitarie per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza è autorizzata, per l’anno 2001, la spesa di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) utilizzando all’uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
19. Qualora entro il termine dell’esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi del capitolo 3.7.2.0.2.256.5010 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziate, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 (euro 1.136.205,18) di cui L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2002 e L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2003.
21. All’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo, per gli stessi esercizi finanziari, della dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.
22. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
23. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 dell’UPB 2.1.116 "Assegnazioni per il settore trasporti" è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell’articolo 3, comma 16.
Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001, dell’UPB 2.1.160 "Trasferimento da altri soggetti" è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 4.9.4 "Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità":
- spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell’UPB 4.9.4.1.3.151 "Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali" è incrementata di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 e di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.9.4.2.2.152 "Supporto agli enti locali ed alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità" è incrementata di lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per l’esercizio finanziario 2001.
Alla funzione obiettivo 1.2.1 "Sicurezza dei cittadini e del territorio", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l’esercizio finanziario 2002 dell’UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell’espletamento dei servizi di sorveglianza", è incrementata di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).
Alla funzione obiettivo 4.11.2 "Sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza per l’esercizio finanziario 2002 dell’UPB 4.11.2.1.2.116 "Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato", è ridotta di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).
Alla funzione obiettivo 1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale":
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 dell’UPB 1.1.2.5.2.263 "Strumenti di finanza innovativa", è incrementata di lire 300.000.000 (euro 154.937,07);
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 dell’UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata", è ridotta di lire 300.000.000 (euro 154.937,07).
Alla funzione obiettivo 4.9.5 "Ambiente e sviluppo sostenibile":
- spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 dell’UPB 4.9.5.2.2.154 "Promozione dell’adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", è incrementata di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).
- è istituita l’UPB 4.9.5.2.3.155 "Promozione dell’adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale", spesa in capitale, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).
Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del trasporto pubblico regionale", spesa corrente, la otazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 dell’UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del Servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi", è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell’articolo 3, comma 16.
Alla funzione obiettivo 3.7.2 "Miglioramento della rete delle strutture sanitarie", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2001 dell’UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza", è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).
Alla funzione obiettivo 5.0.1 "Organi istituzionali", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 "Funzionamento Consiglio regionale" è incrementata di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l’esercizio finanziario 2002 e di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l’esercizio finanziario 2 003.
Art. 8.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’articol o 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. f) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 2000, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 1983, n. 95, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Il comma è abrogato sotto condizione dall'art. 23, comma 5, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2504 e 2504-bis, comma 2 del codice civile (vedi art. 23, comma 5 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12). Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 16 marzo 1981, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 20 ottobre 1998, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 15 gennaio 1999, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 5 novembre 1993, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. D.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282 e circolari attuative nn. da 33 a 38 del 26 giugno 2001 pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28, II suppl. straordinario del 12 luglio 2001. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 10 febbraio 1979, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 20 agosto 1981, n. 49, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
36. Si rinvia alla l.r. 6 settembre 1976, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
37. L'articolo è stato abrogato dall'art. 103, comma 2, lett. o) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. Torna al richiamo nota
38. L'articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. g) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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