LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975 , N. 5

Disciplina dell'Assistenza Ospedaliera(1)

(BURL n. 3, 3° suppl. del 17 Gennaio 1975 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-01-15;5

Art. 13.
Scheda di accettazione e dimissione.
1. Il Presidente della Giunta regionale ovvero l'Assessore regionale alla sanità se delegato determina il modello della scheda di accettazione e dimissione ed emana istruzioni per la sua compilazione .
2. Entro il giorno 10 di ciascuno mese gli enti ospedalieri e gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati inviano alla Giunta regionale le schede di accettazione e dimissione relative a ricoveri esauriti nel corso del mese precedente.
3. Gli enti e istituti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del Presidente della Giunta regionale ovvero dell'Assessore regionale alla sanità se delegato, informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.
4. In difetto dell'invio della documentazione di cui ai precedenti commi, la Regione può sospendere il versamento delle somme dovute o, in caso di enti e istituti non convenzionati, può adottare le sanzioni previste dall'articolo 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 133, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 ad eccezione dell'articolo 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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