LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988 , N. 43

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 25 Agosto 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-08-25;43

Art. 1.
Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane.
1. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 concernente "Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane", dell’art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 concernente "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", dell’art. 5 della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 concernente "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni", e dell’art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane, costituito dai seguenti elementi:
a) relazione (allegato A);
b) tavole di piano (allegato B) relative a:
b1) "Il parco delle Groane nel quadro del verde regionale" - tav. n. 1 (scala 1:100.000);
b2) "Perimetro del parco" - tavv. n. 2/a/b/c (scala 1:5.000);
b3) "Inquadramento e viabilità" - tav. n. 3 (scala 1:25.000);
b4) "Il terrazzo morfologico. Vincoli idrogeologici" - tav. n. 4 (scala 1:25.000);
b5) "Stato di fatto" - tavv. n. 5/a/b/c (scala 1:5.000);
b6) "Planimetria di piano" - tavv. n. 6/a/b/c (scala 1:5.000), come modificata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate;
c) norme tecniche di attuazione (allegato C).
Art. 2.
Esercizio attività venatoria.
1. Nell’ambito territoriale del parco delle Groane per l’esercizio dell’attività venatoria si applica la regolamentazione allegata alla presente Legge comprensiva della cartografia (scala 1:25.000).
Art. 3.
Clausola d’urgenza.
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi