LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993 , N. 34

Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della giunta regionale ai sensi dell’art. 19, IV comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all’art. 8 della l.r. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della valle del Lambro"

(BURL n. 45, 1º suppl. ord. del 10 Novembre 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-11-05;34

Art. 1.
Procedure per la formazione e l’adozione del piano territoriale di coordinamento da parte della giunta regionale ai sensi del quarto comma dell’art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.
1. Qualora l’ente gestore del parco non adotti, e ntro i termini di cui al quarto comma dell’art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , la proposta di PTC del parco, vi provvede successivamente la giunta regionale, tenendo conto degli studi preliminari e degli elaborati tecnici predisposti dall’ente gestore del parco, che a tal fine deve trasmetterli entro il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di mancata trasmissione studi ed elaborati sono acquisiti d’ufficio.
2. Per la predisposizione della proposta di piano territoriale ai sensi del quarto comma dell’art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , la giunta regionale individua con apposito provvedimento, le specifiche modalità organizzative, anche mediante la costituzione di apposita unità operativa organica e di gruppi di lavoro interassessorili ai sensi dell’art. 33 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale", prevedendo, se del caso, la predisposizione di studi integrativi ai sensi dell’art. 9 della l.r. 86/83 .
3. La giunta regionale predispone un protocollo di intesa per definire le procedure che garantiscano la collaborazione dell’ente parco.
4. Ai fini dell’adozione della proposta di piano la giunta regionale acquisisce il parere dell’ente gestore del parco che deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta; in caso di mancata espressione del parere nel suddetto termine il parere stesso si intende favorevole.
5. La proposta di piano territoriale adottata dalla giunta regionale è:
a) pubblicata negli albi dei comuni e delle province interessate per 30 giorni consecutivi, con l’indicazione della sede ove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati; di tale pubblicazione deve essere dato avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;
b) soggetta ad osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, da trasmettersi, nei successivi 30 giorni, alla giunta regionale;
c) trasmessa nei successivi 30 giorni sotto forma di proposta definitiva, unitamente alle osservazioni pervenute ed alle relative controdeduzioni, al consiglio regionale, per l’esame e l’approvazione con legge.
Art. 2.
Proroga dell’efficacia delle norme di salvaguardia.(1)
Art. 3.
Norma finanziaria.
1. Al finanziamento degli eventuali oneri di cui al precedente art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 4.3.1.1.1670 "Spese per la promozione di studi in materia di valorizzazione ambientale".
Art. 4.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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